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Interpello

Risposta n. 46 del 12/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che occorra verificare se il contributo sia una mera erogazione a fondo perduto oppure il corrispettivo di una prestazione resa nell’ambito di un rapporto sinallagmatico; nel caso di specie, essendo la concessione regolata dal Codice dei contratti pubblici e prevedendo obblighi reciproci tra le parti, il contributo dovrebbe qualificarsi come corrispettivo soggetto a IVA.

Trattamento IVA del contributo pubblico aggiuntivo in conto costruzione previsto in una concessione per la realizzazione di una superstrada a pedaggio

Il quesito

La Regione chiede quale trattamento IVA si applichi al maggior contributo in conto costruzione, previsto da una legge regionale e corrisposto al concessionario nell’ambito di una concessione per progettazione, costruzione ed esercizio di un’opera pubblica.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conclude che il contributo aggiuntivo in conto costruzione, erogato al concessionario soggetto passivo IVA sulla base della normativa regionale e della convenzione di concessione, costituisce corrispettivo per la realizzazione dell’opera e deve quindi essere assoggettato regolarmente a IVA.

Contributo pubblico aggiuntivo in concessione e trattamento IVA

L’interpello riguarda il regime IVA applicabile a un incremento del contributo in conto costruzione previsto nell’ambito di una concessione per la progettazione, costruzione ed esercizio di una superstrada a pedaggio. L’Agenzia è chiamata a stabilire se la somma aggiuntiva erogata dalla Regione al concessionario costituisca un semplice contributo fuori campo IVA oppure un corrispettivo imponibile.

Fattispecie e contesto contrattuale

La Regione Alfa ha affidato alla società Beta S.r.l. la concessione per la realizzazione e la gestione dell’Opera, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, dapprima nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e poi nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La concessione ha durata di 39 anni dalla data di entrata in esercizio dell’opera.

Nel rapporto concessorio è stato inoltre pattuito un incremento del contributo in conto costruzione pari a € XXX milioni, oltre IVA se dovuta, da parte del concedente, in aggiunta al contributo originario previsto nella concessione pari a circa € YYY milioni. Il contributo aggiuntivo trova fondamento in un’apposita legge regionale.

Quesito posto dal contribuente

L’Ente istante chiede di conoscere il trattamento IVA del maggior contributo pubblico previsto a favore del concessionario. In particolare, la questione è se tale somma debba essere considerata un contributo non rilevante ai fini IVA oppure il corrispettivo di una prestazione di servizi o di un’opera imponibile.

Normativa e prassi richiamate

L’interpello richiama i principi generali del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

  • l’articolo 2, comma 3, lettera a), secondo cui non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
  • l’articolo 3, comma 1, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto e, in generale, da obbligazioni di fare, non fare e permettere.

Viene richiamata la prassi dell’Agenzia, secondo cui un contributo assume rilevanza IVA quando è erogato a fronte di un’obbligazione sinallagmatica e costituisce il compenso di un servizio o di un bene ceduto. Sono citate, tra le altre, la circolare n. 34/E del 22 novembre 2013 e le risoluzioni n. 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 27 gennaio 2006. Viene inoltre ricordato che i contributi a fondo perduto, erogati senza controprestazione, restano fuori dal campo IVA, come affermato nelle risoluzioni n. 54/E del 24 aprile 2001, n. 183/E del 11 giugno 2002 e n. 42/E del 16 marzo 2004.

La circolare n. 34/E del 2013 è richiamata anche per affermare che, nei contratti soggetti al Codice dei contratti pubblici, le erogazioni si collocano normalmente nello schema delle prestazioni corrispettive e quindi assumono natura di corrispettivo quando sono collegate a una prestazione resa dal soggetto selezionato con procedura ad evidenza pubblica.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’impostazione richiamata nell’interpello, per stabilire se una somma costituisca corrispettivo o contributo occorre guardare al concreto assetto degli interessi delle parti e al contenuto dell’accordo o del provvedimento che disciplina l’erogazione. Nel caso di specie, il contributo aggiuntivo dovrebbe essere letto nel contesto della convenzione di concessione, che presenta reciproci obblighi tra concedente e concessionario e rientra nello schema tipico dei rapporti a prestazioni corrispettive.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che il contributo pubblico è stanziato da una norma regionale e riconosciuto al concessionario nell’ambito di un contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dell’Opera, redatto ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Dall’esame della convenzione allegata emerge, secondo l’Agenzia, la presenza di reciproci obblighi tra le parti e di uno schema negoziale con le caratteristiche tipiche delle prestazioni corrispettive. Ciò consente di qualificare il contributo “aggiuntivo” in conto costruzione come corrispettivo della realizzazione dell’opera.

Di conseguenza, poiché il beneficiario è un soggetto passivo IVA, la somma deve essere assoggettata regolarmente a IVA.

Conclusioni operative

La risposta dell’Agenzia conferma che, in presenza di una concessione regolata dal Codice dei contratti pubblici e di una convenzione con obblighi reciproci, anche un contributo pubblico previsto da legge regionale può assumere natura di corrispettivo imponibile. Nel caso esaminato, il maggior contributo in conto costruzione non è qualificato come mera erogazione a fondo perduto, ma come pagamento connesso alla realizzazione dell’opera e quindi soggetto a IVA.

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