Cassazione Penale, Ordinanza n. 35190/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato la condanna per truffa ai danni di due persone offese, commessa il 15 marzo 2017, con contestazione e riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe svolto un'adeguata analisi della prova e che la sentenza sarebbe censurabile anche sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e indeterminato: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta dalla sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a formulare doglianze apodittiche senza indicare specificamente gli elementi posti a fondamento delle censure, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La norma è richiamata quale base formale della dedotta violazione di legge, ma la Corte rileva che il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per genericità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamata come parametro del vizio di motivazione; la Corte osserva che la censura non indica in modo specifico le carenze argomentative della decisione impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte lo utilizza come norma che impone al ricorso di contenere l'esposizione specifica dei motivi; la sua violazione determina l'inammissibilità per indeterminatezza del motivo.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Cassa delle ammende
La Corte dispone il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di merito deve essere specifico, puntuale e autosufficiente nei limiti necessari a consentire al giudice di legittimità di comprendere con precisione le censure e di esercitare il controllo richiesto.
- La doglianza che si limiti a contrapporre generiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, senza indicare gli specifici passaggi argomentativi o gli elementi di prova asseritamente mal valutati, è inammissibile per indeterminatezza.
- Anche le censure sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, devono essere formulate in modo specifico; in difetto, il ricorso non consente un effettivo sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Truffa
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