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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35190/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato la condanna per truffa ai danni di due persone offese, commessa il 15 marzo 2017, con contestazione e riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe svolto un'adeguata analisi della prova e che la sentenza sarebbe censurabile anche sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e indeterminato: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta dalla sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a formulare doglianze apodittiche senza indicare specificamente gli elementi posti a fondamento delle censure, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La norma è richiamata quale base formale della dedotta violazione di legge, ma la Corte rileva che il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per genericità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È richiamata come parametro del vizio di motivazione; la Corte osserva che la censura non indica in modo specifico le carenze argomentative della decisione impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo utilizza come norma che impone al ricorso di contenere l'esposizione specifica dei motivi; la sua violazione determina l'inammissibilità per indeterminatezza del motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Cassa delle ammende

    La Corte dispone il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di merito deve essere specifico, puntuale e autosufficiente nei limiti necessari a consentire al giudice di legittimità di comprendere con precisione le censure e di esercitare il controllo richiesto.
  • La doglianza che si limiti a contrapporre generiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, senza indicare gli specifici passaggi argomentativi o gli elementi di prova asseritamente mal valutati, è inammissibile per indeterminatezza.
  • Anche le censure sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, devono essere formulate in modo specifico; in difetto, il ricorso non consente un effettivo sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Truffa

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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