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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 906 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Frode carosello - atture soggettivamente inesistenti - Detrazione Iva - Condizione - Assenza di colpa - Sussiste - Dovere di diligenza - Rileva - Controllo minimale sulla società "cartiera" - Necessario - Ipotesi - Mancata verifica del recapito societario e del sito web del fornitore - Rileva - Diligenza - Non sussiste - Condotta colpevole dell'acquirente - Sussiste - Negazione del diritto di detrazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diritto di detrazione dell’IVA è stato negato. I giudici hanno ritenuto che il contribuente non avesse adottato un comportamento sufficientemente diligente e che tale omissione integrasse una condotta colpevole, idonea a escludere la tutela del diritto di detrazione anche senza la prova della sua partecipazione consapevole alla frode.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di detrarre l’IVA indicata in fatture soggettivamente inesistenti, emesse formalmente da un fornitore ma riferibili a un diverso soggetto o inserite in un’operazione fraudolenta. Il contribuente doveva dimostrare di non sapere e di non poter sapere, usando la normale diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode. La colpa può sussistere non solo quando l’acquirente conosce direttamente la frode, ma anche quando omette controlli minimi sulla controparte commerciale, tali da verificare che non sia una mera società cartiera. Nel caso concreto, il committente non aveva verificato elementi essenziali come il recapito societario indicato nelle fatture e il sito web del fornitore.

Norme richiamate

  • Principi in materia di detrazione IVA e frodi carosello

    Il diritto di detrazione spetta solo al soggetto che non sapeva e non avrebbe potuto sapere, con l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione collegata a una frode fiscale.

  • Principio del dovere di diligenza del cessionario o committente

    Il contribuente deve svolgere almeno controlli minimi e ragionevoli sulla controparte. L’omessa verifica di elementi facilmente accessibili, come il recapito societario o il sito web del fornitore, può configurare colpa e comportare la negazione della detrazione.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA, la mera regolarità formale della fattura non è sufficiente a garantire il diritto di detrazione.
  • Il contribuente deve poter dimostrare di avere adottato controlli proporzionati e ragionevoli sull’affidabilità del fornitore e sulla reale operatività della società.
  • La mancata conoscenza effettiva della frode non esclude la responsabilità quando il contribuente avrebbe potuto rilevarla usando l’ordinaria diligenza.
  • È opportuno documentare verifiche su sede, recapiti, sito web, partita IVA, effettiva operatività, condizioni economiche anomale e coerenza commerciale dell’operazione.
  • La negazione della detrazione può derivare anche da una condotta colposa del cessionario, senza che sia necessario dimostrare una sua partecipazione intenzionale alla frode.

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