Cassazione Penale, Sentenza n. 29096/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., deducendo vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva considerato correttamente la sua personalità e il percorso rieducativo successivo alla condanna, e che i fatti di reato erano remoti nel tempo (oltre un decennio). Chiedeva quindi la riconsiderazione dei presupposti per la concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato correttamente il diniego: la prolungata assenza dell'interessato dal territorio dello Stato aveva reso impossibile acquisire informazioni affidabili sulla sua condotta recente e svolgere l'istruttoria da parte dei servizi sociali e dell'U.E.P.E. Inoltre mancava una residenza stabile che permettesse il controllo e il supporto necessari per il programma trattamentale previsto dall'art. 47 Ord. pen. Per tali ragioni il giudizio prognostico negativo era adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen.
La norma richiede un programma trattamentale concreto e una valutazione prognostica sulla personalità e sulle prospettive di reinserimento del condannato; la concessione dell'affidamento in prova è subordinata a verifiche istruttorie da parte dei servizi sociali e del magistrato di sorveglianza, che non possono essere adeguatamente svolte in mancanza di informazioni sulla condotta attuale e di residenza stabile.
Massima Giurisprudenziale - Sez. 1, n. 23526 del 18/05/2021 (Miha)
Sez. 1, n. 23526 del 18/05/2021, Miha, Rv. 281417 - 01
Precedente che afferma la legittimità del rigetto dell'affidamento in prova quando l'interessato è assente dal territorio italiano o irrimediabilmente espulso, in quanto la presenza nel territorio è indispensabile per il controllo e il reinserimento sociale.
Massima Giurisprudenziale - Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01
Principio secondo cui, oltre alla natura e gravità del reato, è necessario valutare la condotta successiva del condannato e la presenza di elementi positivi che possano giustificare un giudizio prognostico favorevole all'affidamento.
Massima Giurisprudenziale - Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019 (Catalano)
Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01
Conferma che, in assenza di un'adeguata istruttoria e di allegazioni probatorie a favore dell'istante, il Tribunale può legittimamente esprimersi negativamente sulla concessione del beneficio.
Massima Giurisprudenziale - Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013 (Pantaleo)
Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01
Richiama la necessità di valutare comportamenti antecedenti e successivi alla commissione dei reati per determinare la prognosi di recidiva e l'idoneità all'affidamento in prova.
Massima Giurisprudenziale - Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini)
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01
Sottolinea l'importanza del processo di revisione critica personale dell'istante e della verifica concreta delle garanzie di reinserimento sociale per concedere misure alternative.
Massime di principio
- La presenza stabile del beneficiario nel territorio dello Stato è requisito pratico essenziale: senza residenza stabile e presenza effettiva non è possibile svolgere i controlli e l'assistenza necessari, e ciò giustifica il rigetto dell'affidamento in prova.
- L'affidamento in prova richiede una istruttoria effettiva da parte dei servizi sociali e dell'U.E.P.E.; se tali verifiche non possono essere compiute per assenza di informazioni recenti, il diniego è legittimo.
- Non basta che i reati siano remoti nel tempo: il giudizio prognostico si fonda sia sulla natura e gravità dei reati sia sulla condotta successiva del condannato e su elementi positivi attuali che indichino la reale possibilità di reinserimento.
- L'onere di fornire elementi utili alla verifica ricade in parte sull'istante: mancano allegazioni o prove concrete a favore dell'affidamento, il provvedimento di rigetto è difficilmente censurabile in Cassazione.
- La giurisprudenza di legittimità consente di rifiutare misure alternative quando mancano garanzie concrete di controllo e supporto da parte dei servizi locali e del magistrato di sorveglianza.
- In presenza di precedenti e di una personalità criminale non benignamente modificata, il giudizio prognostico negativo può trovare adeguata motivazione anche in assenza di nuove condotte negative documentate, se non vi sono elementi positivi recenti.
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