Sentenza n. 1014/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DECRETO MINISTERIALE DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica all'Amministrazione resistente. Non ha esaminato la legittimità del decreto di rigetto né i profili sostanziali relativi alla concessione della cittadinanza. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.
Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. In sede camerale il Tribunale ha rilevato, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'Amministrazione resistente. Era stata inoltre prospettata l'intervenuta perenzione per omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza nei termini prescritti. Al difensore era stato concesso un differimento per replicare, ma non sono state depositate memorie e nessuno è comparso alla successiva camera di consiglio.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La causa è stata trattata secondo il rito previsto dalla disposizione, con avviso alla parte della possibile definizione in camera di consiglio.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato avviso al difensore della possibile inammissibilità del ricorso e ha consentito di replicare prima della decisione.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata notifica del ricorso all'Amministrazione resistente determina l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito della domanda di annullamento.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità in camera di consiglio, il giudice deve consentire alla parte di interloquire sulla questione rilevata, mediante l'avviso previsto dall'art. 73 c.p.a.; la mancata utilizzazione della facoltà di replica non impedisce la decisione.
- Quando l'Amministrazione resistente non si costituisce in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei suoi confronti.
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