Sentenza n. 673/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del TAR Marche n. 211/2023 e nel pagamento dell’indennità di trasferimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e transitati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sostenevano di aver subito un trasferimento d’autorità e chiedevano, in ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 211/2023, l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 e la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento e al pagamento delle somme dovute. La precedente sentenza aveva annullato i dinieghi del 2020 per difetto di motivazione, ordinando all’Amministrazione di riesaminare le singole posizioni e di verificare se le nuove sedi fossero limitrofe alle precedenti. I ricorrenti assumevano che l’Amministrazione fosse rimasta inerte dopo l’adozione della circolare del 7 marzo 2024. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, deducendo di avere già eseguito il giudicato mediante il provvedimento del 9 agosto 2023, notificato al precedente difensore, con il quale aveva riesaminato le posizioni e confermato, con motivazione, il diniego dell’indennità. Il Ministero rilevava inoltre che tale provvedimento non era stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque improcedibile. Ha ritenuto che la sentenza n. 211/2023 fosse stata sostanzialmente eseguita con il provvedimento del 9 agosto 2023, che aveva disposto il riesame richiesto e confermato il diniego dell’indennità. La precedente sentenza non aveva imposto una determinata interpretazione del concetto di sede di servizio limitrofa né riconosciuto direttamente il diritto all’indennità, ma aveva demandato all’Amministrazione una nuova valutazione, in fatto e in diritto, delle singole posizioni. La circolare del 7 marzo 2024 non costituiva un nuovo riesame delle posizioni dei ricorrenti, ma conteneva indirizzi generali per futuri trasferimenti e per eventuali istanze non ancora oggetto di contenzioso; pertanto non incideva sulla posizione dei ricorrenti, già definita dal provvedimento del 9 agosto 2023. L’omessa impugnazione di quest’ultimo atto impediva sia l’accoglimento dell’azione di ottemperanza sia la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., non sussistendo l’asserita inerzia amministrativa. Il provvedimento non impugnato era infatti idoneo a regolare la posizione dei ricorrenti e a consolidarsi. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 1 legge n. 86/2001
L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
La disposizione disciplina l’indennità di trasferimento d’autorità e ne esclude la spettanza quando il trasferimento avvenga verso una sede di servizio limitrofa a seguito della soppressione o dislocazione di reparti o articolazioni.
art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001
L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
La norma è richiamata quale parametro sostanziale per valutare il diritto all’indennità, rimettendo la verifica della natura limitrofa della sede alla valutazione amministrativa della singola posizione.
art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016
Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86.
La disposizione estende al personale del Corpo Forestale dello Stato transitato in altro Corpo le regole sull’indennità di trasferimento previste dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Sussistendone i presupposti
La conversione del rito non può essere disposta quando l’azione è stata proposta sull’erroneo presupposto dell’inerzia amministrativa e l’Amministrazione ha già adottato un provvedimento espresso, non impugnato, che regola la posizione dell’interessato.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento per difetto di motivazione ordina all’Amministrazione il riesame delle singole posizioni, senza predeterminare l’esito né imporre una specifica interpretazione della disciplina sostanziale, il giudicato è eseguito mediante l’adozione di un nuovo provvedimento motivato che svolga effettivamente tale riesame, anche se conferma il precedente diniego.
- L’azione di ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere direttamente il riconoscimento del bene della vita quando l’Amministrazione abbia adottato, in esecuzione del giudicato, un nuovo provvedimento espresso che definisce la posizione dell’interessato; tale provvedimento deve essere contestato mediante autonoma impugnazione.
- La successiva adozione di una circolare recante indirizzi generali non equivale al riesame delle singole posizioni già definite con un provvedimento espresso e non impugnato, quando la circolare sia riferita ai futuri casi o a istanze precedentemente rigettate non ancora oggetto di contenzioso.
- L’omessa impugnazione del provvedimento adottato in esecuzione del giudicato ne consente il consolidamento e impedisce di configurare un’inerzia amministrativa sulla quale fondare un’azione di ottemperanza o una diversa azione di accertamento mediante conversione del rito.
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