Cassazione Civile, Ordinanza n. 21960/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, del decreto regionale che aveva concesso a una società la derivazione ad uso idroelettrico del fiume Simeri. Il TSAP aveva accolto il ricorso della società controinteressata, ritenendo sussistente l'interesse ad agire di quest'ultima in ragione del pregiudizio alla propria concessione a valle e ravvisando vari vizi procedimentali nel provvedimento concessorio e in quelli connessi. La società soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso. La società resistente aderiva alla rinuncia, chiedendo anche la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia tempestiva al ricorso per cassazione e della regolare adesione della controricorrente costituita, dichiarando estinto il giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale sanzione non opera in caso di rinuncia al ricorso, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002... non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione"
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e validamente accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione delle spese quando vi sia adesione della parte costituita alla rinuncia e alla regolazione delle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché costituisce una misura eccezionale e di stretta interpretazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non vi è una decisione di merito sull'impugnazione, ma solo una presa d'atto della cessazione del processo.
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