Cassazione Penale, Ordinanza n. 21173/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello, che aveva escluso la riqualificazione in ricettazione e aveva negato attenuanti generiche e sospensione condizionale, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la responsabilità dell'imputato per fatti avvenuti nella sua officina, dove una vettura proveniente da furto era stata trovata in corso di smontaggio. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di ricettazione, sostenendo in sostanza che non ricorressero gli elementi del riciclaggio. Con il secondo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già esaminate e disattese in appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata sulla presenza del quid pluris del riciclaggio, individuato nelle operazioni di smontaggio idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto, la commissione in concorso con altro soggetto, la particolare posizione di quest'ultimo, l'entità del danno e il precedente specifico; quanto alla sospensione condizionale, la prognosi negativa è stata ritenuta implicitamente e correttamente formulata ai sensi dell'art. 163 c.p.
Norme richiamate
La fattispecie contestata è stata ricondotta al riciclaggio e non alla ricettazione, perché la condotta di smontaggio della vettura costituiva un quid pluris idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere desunto da una prognosi negativa implicita, purché sorretta da elementi fattuali specifici e non illogici.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel riciclaggio, la presenza di operazioni dirette a smontare o alterare il bene proveniente da delitto può integrare il quid pluris rispetto alla ricettazione, quando tali operazioni siano idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
- Le censure sulle circostanze attenuanti generiche sono infondate se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e priva di evidenti illogicità, fondata su elementi negativi specifici quali gravità del fatto, concorso nel reato, entità del danno e precedenti specifici.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere giustificato anche mediante una prognosi negativa implicita, quando risulti logicamente desumibile dagli elementi utilizzati per escludere le attenuanti generiche.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa valutazione di merito a quella compiuta dal giudice di appello se la motivazione è logicamente coerente e non manifestamente illogica.
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