Cassazione Civile, Ordinanza n. 19077/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un atto di recupero di credito IVA e l'irrogazione di sanzioni nei confronti di una società controllante e delle società controllate aderenti al regime dell'IVA di gruppo. L'Ufficio contestava l'indebita compensazione, per l'anno 2015, di un credito superiore alla franchigia prevista, in assenza della garanzia richiesta dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, poiché non era stata trasmessa contestualmente alla dichiarazione annuale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista, in alternativa alla garanzia, per attestare i requisiti soggettivi e patrimoniali. La Corte tributaria regionale aveva invece annullato l'atto, ritenendo sufficiente che la dichiarazione sostitutiva fosse stata redatta, conservata dall'intermediario e poi esibita su richiesta, poiché il sistema telematico non consentiva l'allegazione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la dichiarazione sostitutiva, in quanto alternativa alla garanzia e quindi avente effetti costitutivi sostanziali, dovesse essere presentata tempestivamente, al più tardi con la dichiarazione annuale IVA di gruppo, pena la perdita del beneficio della compensazione senza garanzia e la debenza del versamento corrispondente, oltre alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nel regime dell'IVA di gruppo, la compensazione dei crediti infragruppo è subordinata alla prestazione della garanzia prevista dal rinvio all'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 oppure, nei casi di esonero, alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di dichiarazione annuale. La presentazione successiva o la semplice conservazione presso l'intermediario non bastano a perfezionare il requisito sostitutivo della garanzia. Poiché la decisione di merito si era discostata da tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Nel regime dell'IVA di gruppo si applica una disciplina speciale per la compensazione dei crediti infragruppo, coordinata con le regole del rimborso IVA.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
La garanzia è condizione per il rimborso/compensazione; l'esonero richiede la tempestiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere presentata al più tardi con la dichiarazione annuale IVA.
art. 38-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il presupposto alternativo alla garanzia e non un adempimento meramente formale; la sua omissione o tardività impedisce l'accesso al beneficio.
art. 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979
Per l'IVA di gruppo impone la prestazione di idonea garanzia per i crediti delle controllate compensati dalla controllante; in mancanza, le eccedenze compensate devono essere versate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
L'omesso o tardivo versamento dell'importo corrispondente alle eccedenze compensate, conseguente al mancato rispetto degli adempimenti richiesti per evitare la garanzia, è sanzionabile.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato quale disciplina vigente dell'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Massime di principio
- Nel regime dell'IVA di gruppo, la compensazione dei crediti infragruppo è subordinata al rispetto di specifici presupposti formali e sostanziali posti a tutela dell'Erario; in difetto, il credito non può essere utilizzato liberamente in compensazione.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che sostituisce la garanzia prevista per il rimborso IVA non ha natura meramente documentale, ma svolge funzione costitutiva dell'esonero dalla garanzia; perciò deve essere presentata tempestivamente, al più tardi con la dichiarazione annuale.
- La mera redazione della dichiarazione sostitutiva, la sua conservazione presso l'intermediario o la successiva esibizione su richiesta dell'Ufficio non equivalgono alla tempestiva presentazione richiesta dalla legge.
- Quando la garanzia o il suo sostituto non sono tempestivamente prodotti, l'importo delle eccedenze di credito compensate deve essere versato entro il termine previsto dalla normativa e l'omissione è suscettibile di sanzione.
- Il giudice di merito non può ritenere sufficiente un adempimento sostitutivo tardivo sulla base di difficoltà tecniche del sistema telematico se la disciplina applicabile richiede la presentazione contestuale o comunque entro il termine di dichiarazione.
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