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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05158/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INAIL)

La controversia

Una società industriale impugnava il calcolo del premio assicurativo INAIL relativo all’anno 2018, sostenendo che l’importo fosse stato illegittimamente determinato includendo gli oneri connessi a un lavoratore che aveva cessato il rapporto nel 1989 alle dipendenze di una diversa impresa proprietaria del sito industriale. La società deduceva di essere stata costituita solo nel 2013, di aver acquisito l’impianto da altra procedura e di aver svolto un’attività e un ciclo produttivo differenti rispetto a quelli della precedente impresa; perciò contestava che una patologia professionale occorsa a un dipendente della vecchia gestione potesse incidere sul proprio premio. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, d.m. 12 dicembre 2000, in relazione all’art. 12 preleggi e ai criteri ermeneutici generali, sostenendo che la "continuità del rischio" richiederebbe la continuità materiale delle concrete modalità produttive che avevano originato la malattia professionale, e non la sola permanenza della classificazione tariffaria. L’INAIL resisteva affermando la correttezza del calcolo e l’applicazione della disciplina tariffaria, in particolare degli artt. 18, 22, 24 e 25 del d.m. 12 dicembre 2000 e del testo unico assicurativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, nel sistema dell’assicurazione INAIL, rileva la classificazione tabellare dell’attività denunciata e la sua invariabilità ai fini dell’imputazione delle oscillazioni del tasso medio di tariffa; le modifiche riguardanti titolarità, cessione d’azienda, ragione sociale o altri profili soggettivi non incidono, di per sé, sul rischio già coperto. Se il datore di lavoro intendeva ottenere una diversa qualificazione del rischio per mutamento delle lavorazioni o degli impianti, avrebbe dovuto attivare le specifiche procedure di denuncia/modifica previste dal d.m. 12 dicembre 2000, non essendo sufficiente dedurre in giudizio il mutamento materiale dell’organizzazione produttiva. La Corte ha inoltre richiamato un precedente conforme per ribadire che le denunce INAIL hanno natura di dichiarazioni di scienza e che eventuali rettifiche devono avvenire nelle forme previste, senza possibilità di recuperare importi asseritamente versati in eccesso fuori da tali procedure. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge nell’interpretazione e applicazione della disciplina tariffaria INAIL.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente come parametro ermeneutico per sostenere una diversa interpretazione dell’art. 25 del d.m. 12 dicembre 2000.

  • art. 25, comma 2, d.m. 12 dicembre 2000

    "Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria"

    La disposizione si riferisce al rischio già denunciato e già coperto dall’assicurazione; non consente di ridefinire autonomamente la natura del rischio sulla base di mutamenti soggettivi o del mero trasferimento aziendale.

  • art. 22 d.m. 12 dicembre 2000

    L’oscillazione del tasso medio dipende dall’andamento infortunistico e va applicata in relazione alla classificazione dei lavori denunciati, non sulla base di una ridefinizione del rischio non formalizzata.

  • art. 24 d.m. 12 dicembre 2000

    Per ottenere una riduzione del tasso medio per miglioramenti in prevenzione e sicurezza è necessaria una specifica istanza del datore di lavoro, con allegazione dei presupposti previsti dalla norma.

  • art. 18 d.m. 12 dicembre 2000

    Il premio è calcolato con riferimento al tasso medio corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto o aumentato secondo gli artt. 19-25.

  • art. 11 d.m. 12 dicembre 2000

    La modifica della denuncia iniziale e della definizione del rischio può avvenire solo tramite le denunce di variazione previste dalla norma.

  • art. 10 d.m. 12 dicembre 2000

    Il datore di lavoro deve denunciare l’attività e l’INAIL comunica voce tariffaria, tasso e posizione assicurativa sulla base della denuncia resa.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965

    "Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione"

    La tariffa deve coprire il carico finanziario atteso degli infortuni del periodo assicurativo.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965

    Le tariffe e le modalità di applicazione sono approvate con decreto ministeriale su delibera INAIL.

  • art. 40, comma 3, d.P.R. n. 1124 del 1965

    "La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39"

    Il premio è ancorato al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate.

  • art. 41, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965

    Il premio è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio tariffario applicato sull’ammontare delle retribuzioni dei lavoratori assicurati.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per escludere la ripetizione di somme corrisposte in eccesso fuori dalle forme di rettifica della denuncia previste dalla disciplina INAIL.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel sistema INAIL il premio assicurativo si determina in base alla classificazione tariffaria dell’attività denunciata; ciò che rileva è la natura dell’attività assicurata e non la sola vicenda soggettiva del titolare o il trasferimento dell’azienda.
  • Le oscillazioni del tasso medio per andamento infortunistico operano all’interno della classificazione tariffaria già attribuita e non consentono, da sole, di ridefinire il rischio assicurato.
  • La modifica della natura del rischio o della denunciata attività assicurata richiede l’attivazione delle specifiche procedure di variazione previste dalla disciplina tariffaria; non è sufficiente allegare in giudizio un mutamento materiale di impianti o lavorazioni.
  • Le denunce rese al sistema INAIL hanno natura di dichiarazioni di scienza: eventuali errori devono essere rettificati nelle forme previste dalla normativa speciale, sulla base di idonea prova della discordanza.
  • Non è configurabile una tutela restitutoria o di ripetizione al di fuori delle procedure formali previste dalla disciplina assicurativa di settore, quando il premio sia stato applicato in coerenza con la tariffa e con la classificazione denunciata.

Come è indicizzato

MaterieMutuo
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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