Sentenza n. 2593/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della nota del Comune di Milazzo n. 30634 del 4 aprile 2023, che ha quantificato in € 40.194 gli oneri di urbanizzazione dovuti per una segnalazione certificata di inizio attività per un cambio di destinazione d’uso; b) ove occorra, della deliberazione consiliare n. 98/2016, nella parte relativa al calcolo degli oneri per i cambi di destinazione d’uso, e la deliberazione n. 27/2021 sulle tariffe degli oneri di urbanizzazione; nonché per l’accertamento del diritto al rimborso della somma versata in eccesso, e per la rideterminazione degli oneri e la condanna del Comune alla restituzione dell’indebito, oltre interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di quantificazione in € 40.194 degli oneri di urbanizzazione per il cambio di destinazione d’uso da residenziale a ufficio amministrativo, nonché deliberazioni comunali sulle modalità di calcolo e sulle tariffe
Esito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società, proprietaria di un immobile realizzato nel 1967, aveva presentato nel 2023 una SCIA per mutarne la destinazione da abitazione a ufficio amministrativo non aperto al pubblico, dichiarato a servizio del settore industriale o artigianale. Il Comune aveva richiesto € 40.194, importo pagato con riserva. La ricorrente ha contestato: 1) l’applicazione della tariffa per centri direzionali e commerciali (€ 208,54/mq), sostenendo che dovesse applicarsi quella inferiore per insediamenti industriali e artigianali; 2) il calcolo integrale degli oneri sulla nuova destinazione, senza detrarre quelli riferibili alla precedente destinazione residenziale; 3) la deliberazione comunale n. 98/2016, perché ammetteva la detrazione soltanto degli oneri effettivamente versati per la costruzione originaria, escludendo quelli relativi agli edifici anteriori alla legge n. 10/1977. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, la deliberazione n. 27/2021 sulle tariffe e chiesto la rideterminazione del contributo e la restituzione dell’eccedenza con interessi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata la contestazione sulla tariffa: la categoria applicabile dipende dalla destinazione urbanistico-edilizia oggettiva dell’immobile, non dal settore economico dell’impresa utilizzatrice. Un ufficio autonomo conserva destinazione direzionale anche se non è aperto al pubblico e presta servizio a un’impresa industriale; nel caso concreto non risultava inserito in uno stabilimento né accessorio e inscindibile da un insediamento produttivo. Ha invece accolto la censura sul calcolo integrale: per il mutamento d’uso di un edificio esistente è dovuto soltanto l’eventuale incremento del carico urbanistico, determinato confrontando gli oneri delle due destinazioni. Il criterio differenziale si applica anche agli edifici legittimamente realizzati prima della legge n. 10/1977: gli oneri della precedente destinazione devono essere considerati virtualmente assolti, poiché il carico urbanistico originario esisteva anche se allora non era assoggettato a contribuzione. È quindi illegittima la deliberazione n. 98/2016 nella parte in cui richiede la prova del pagamento storico; la deliberazione n. 27/2021 non è invece illegittima quanto alla determinazione delle tariffe, poiché il vizio risiede nel metodo di applicazione. È stata annullata la nota di quantificazione e accertato il diritto alla restituzione della differenza tra € 40.194 e il minore importo risultante dalla rideterminazione comunale. Il Comune dovrà applicare alla nuova destinazione e alla precedente destinazione residenziale le tariffe e i parametri vigenti al momento della SCIA, in modo omogeneo, e restituire l’eccedenza con interessi legali dalla data del pagamento. Non spetta la rivalutazione monetaria, non essendo dimostrato un maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. L’importo esatto non è determinabile in giudizio per mancanza dei necessari parametri tecnici e tariffari. Spese irripetibili per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
le controversie concernenti la debenza e la misura degli oneri concessori appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a., ed hanno ad oggetto l’accertamento di un rapporto obbligatorio., in quanto gli atti con i quali l’Amministrazione determina il contributo dovuto non presentano natura autoritativa, ma costituiscono atti paritetici di quantificazione di una prestazione patrimoniale direttamente stabilita dalla legge.
Le controversie sulla debenza e quantificazione degli oneri concessori rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa e riguardano l’accertamento di un rapporto obbligatorio, poiché la determinazione degli oneri costituisce attività paritetica, non esercizio di potere autoritativo.
legge n. 10/1977
La nuova disciplina non può essere applicata retroattivamente, recuperando in occasione del mutamento di destinazione gli oneri che non erano previsti né dovuti al momento della costruzione.
La disciplina del contributo concessorio introdotta dalla legge n. 10/1977 non può essere applicata retroattivamente a edifici legittimamente realizzati prima della sua entrata in vigore; nel successivo mutamento d’uso il carico urbanistico originario va computato virtualmente, senza esigere per esso il contributo allora non dovuto.
art. 1224, secondo comma, c.c.
Sull’importo indebitamente percepito spettano gli interessi legali dalla data del pagamento, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un debito di valuta e non avendo la ricorrente dimostrato, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., di avere subito un danno maggiore non compensato dagli interessi legali.
Per il debito di valuta spettano gli interessi legali dalla data del pagamento; la rivalutazione o il maggior danno richiedono la prova del pregiudizio ulteriore non compensato dagli interessi.
Massime di principio
- Nel mutamento di destinazione d’uso di un edificio esistente, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti soltanto nella misura dell’eventuale incremento del carico urbanistico: il contributo va determinato sottraendo agli oneri della nuova destinazione quelli riferibili alla destinazione precedente, e non è dovuto se la differenza è nulla o negativa.
- Il criterio differenziale si applica anche agli edifici legittimamente realizzati prima dell’introduzione del contributo concessorio. Il carico urbanistico originario deve essere computato virtualmente, anche se all’epoca non era dovuto né materialmente versato alcun onere.
- La comparazione tra le destinazioni precedente e nuova deve utilizzare tariffe e parametri omogenei, riferiti al momento della presentazione del titolo edilizio per il mutamento d’uso; non si detrae un valore storico calcolato secondo tariffe non esistenti all’epoca della costruzione.
- La categoria tariffaria applicabile dipende dalla destinazione urbanistico-edilizia oggettiva dell’immobile. Un ufficio autonomo ha natura direzionale anche se non è aperto al pubblico e serve un’impresa industriale o artigianale; la destinazione produttiva presuppone lo svolgimento di attività di trasformazione o lavorazione, oppure l’inserimento dell’ufficio quale componente accessoria e inscindibile di un insediamento produttivo.
- La determinazione degli oneri concessori ha natura paritetica e non autoritativa; le controversie sulla loro debenza e misura attengono all’accertamento del rapporto obbligatorio e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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