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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12895/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i corretti principi sul riparto dell’onere della prova nelle riprese per operazioni oggettivamente inesistenti e provveda anche sulle spese di lite.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione, ha ripreso a tassazione operazioni commerciali con due fornitori ritenute inesistenti per un imponibile complessivo di Euro 3.652.368,00, disconoscendo i costi e negando la detrazione IVA. I giudici di merito hanno confermato la legittimità dell’atto e delle riprese. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73 e degli artt. 54 e 19 d.P.R. 633/72, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva valorizzato elementi irrilevanti, aveva sostanzialmente invertito l’onere della prova e non aveva considerato la documentazione prodotta a dimostrazione dell’effettività delle operazioni e della buona fede della contribuente; ha inoltre invocato i principi eurounitari, assumendo di non sapere e di non poter sapere di partecipare a una frode. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che i costi sostenuti dovevano comunque essere deducibili in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato nei limiti indicati, perché la CTR aveva ragionato senza applicare correttamente il diverso riparto dell’onere probatorio relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti e aveva fatto leva sul tema dei pagamenti come se fosse decisivo, mentre non lo è ai fini della prova dell’inesistenza dell’operazione; ha poi dichiarato assorbito il secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73

    richiamato quale base normativa dell’accertamento analitico-induttivo; la Corte precisa che, una volta contestate operazioni come oggettivamente inesistenti, il giudice deve verificare i presupposti della ripresa e il corretto riparto dell’onere della prova.

  • art. 54 d.P.R. 633/72

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA; la decisione si concentra sul riparto probatorio relativo alla detrazione dell’imposta per operazioni inesistenti.

  • art. 19 d.P.R. 633/72

    richiamato dalla ricorrente sulla detraibilità dell’IVA; la Corte rinvia al principio per cui, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, la detrazione è esclusa se l’Amministrazione prova l’inesistenza dell’operazione e il contribuente non prova il contrario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che la CTR ha applicato in modo non corretto tale riparto, soprattutto con riferimento alla prova delle operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2729 c.c.; la decisione non ne sviluppa autonomamente la portata, ma li menziona nel contesto della censura sulla prova presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2727 c.c.; la Corte richiama il tema delle presunzioni solo per ribadire che l’Amministrazione può provare l’inesistenza anche mediante elementi presuntivi specifici e oggettivi.

  • art. 109 TUIR

    richiamato nel secondo motivo; la Corte lo dichiara assorbito perché la questione della deducibilità dei costi dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio alla luce della corretta qualificazione delle operazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di riprese fiscali per operazioni inesistenti, il regime probatorio varia a seconda che l’operazione sia qualificata come oggettivamente o soggettivamente inesistente: nei primi, una volta provata dall’Amministrazione l’inesistenza oggettiva dell’operazione, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza del rapporto; nei secondi, l’Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del cessionario/committente della partecipazione alla frode, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Nelle contestazioni per operazioni oggettivamente inesistenti non è sufficiente, per il contribuente, esibire fatture, scritture contabili formalmente regolari o mezzi di pagamento, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare un’operazione fittizia.
  • Il giudice di merito, quando l’Ufficio contesta operazioni come oggettivamente inesistenti, deve verificare se l’Amministrazione abbia assolto l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni e non può spostare surrettiziamente sul contribuente la prova della non fittizietà del fornitore come se si trattasse della diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Ai fini della prova dell’inesistenza oggettiva dell’operazione, il tema dell’avvenuto pagamento non è decisivo in sé, se la contestazione riguarda l’assenza della prestazione o della controprestazione secondo la struttura economica dell’operazione stessa.
  • Se la qualificazione giuridica delle operazioni contestate incide sul regime probatorio e sulla deducibilità dei costi, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando la corretta qualificazione e i correlati effetti fiscali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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