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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10159/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto. Ha dedotto sei motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per asserita irregolarità delle notifiche, sostenendo che la notifica non sarebbe stata valida in ragione del suo stato di detenzione per altra causa; 2) censura alla motivazione sulla responsabilità, contestando la correttezza dell'identificazione; 3) dedotta mancanza della condizione di procedibilità, per asserita carenza di valida querela; 4) censura al rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento per escutere il querelante, al fine di verificare la perdurante volontà punitiva; 5) doglianza sulla graduazione della pena; 6) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in relazione alla pretesa particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la notifica al soggetto detenuto per altra causa era legittimamente eseguita secondo le forme ordinarie quando lo stato detentivo non risultava dagli atti; la motivazione sulla responsabilità era congrua perché l'identificazione dell'imputato era stata effettuata con rilievi fotodattiloscopici e Codice Univoco di Identificazione; la querela era valida perché poteva essere proposta, in nome della società persona offesa, anche da soggetti contrattualmente obbligati a vigilare sui contatti con il pubblico e a tutelarne il patrimonio; non vi era obbligo di verificare ulteriormente la perdurante volontà punitiva del querelante; la censura sulla pena era comunque infondata perché la riduzione per il tentativo e per le attenuanti era già stata spiegata; il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto da motivazione logica fondata sui precedenti dell'imputato, indice di abitualità delinquenziale. L'imputato è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 624 c.p.

    La fattispecie oggetto del giudizio è il tentato furto, già ritenuto sussistente nei gradi di merito e confermato in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la decisione di merito aveva valorizzato i plurimi precedenti dell'imputato, indicativi di abitualità a delinquere.

  • art. 157 c.p.p.

    Non è direttamente citato nel testo fornito.

  • art. 170 c.p.p.

    Non è direttamente citato nel testo fornito.

  • art. 60 c.p.p.

    La Corte afferma che, quando l'imputato non risulta detenuto dagli atti, non vi è obbligo di svolgere ricerche sullo status libertatis e la notifica segue il modello dell'imputato libero.

  • art. 157 c.p.p.

    La notifica è ritenuta legittima nelle forme ordinarie presso il domicilio eletto o dichiarato se lo stato di detenzione non risulta dagli atti e non vi è compressione del diritto di difesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La sua applicazione è esclusa dalla ricorrenza di plurimi precedenti penali del ricorrente, considerati sintomatici di abitualità a delinquere.

Massime di principio

  • In tema di notifiche all'imputato, se dagli atti non risulta lo stato di detenzione per altra causa, la notifica eseguita secondo le forme ordinarie al domicilio eletto o dichiarato è rituale; non grava sull'autorità giudiziaria un onere di ricerca dello status libertatis dell'imputato non detenuto.
  • La nullità del decreto di citazione a giudizio non può essere fondata su una ricostruzione incompatibile con il dato normativo e con l'orientamento consolidato di legittimità quando la notifica non abbia concretamente compresso il diritto di difesa.
  • La responsabilità penale è correttamente motivata quando l'identificazione dell'autore del fatto sia sorretta da elementi tecnici univoci e affidabili, come i rilievi fotodattiloscopici e la procedura di attribuzione di un codice identificativo.
  • La querela proposta nell'interesse di una società può essere validamente presentata anche da soggetti diversi dal rappresentante legale, purché siano specificamente legittimati a tutelare il patrimonio aziendale e a gestire i rapporti con il pubblico nell'ambito dell'organizzazione.
  • Non sussiste un autonomo onere del giudice di verificare la perdurante volontà punitiva del querelante, una volta validamente proposta la querela.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato, ove essi siano indicativi di una concreta abitualità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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