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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento n. 85701 del 22.8.2025 avente ad oggetto: “Comunicazione esito negativo pratica codice univoco Suap n. 16962 - prot. n. 12681 del 04/02/2025”; - di ogni altro atto presupposto e, comunque, connesso con gli atti sopra impugnati e, per quanto possa occorrere, delle note nn. 48162 del 9.5.2025, 30823 del 21.3.2025 e 34007 del 29.3.2025.

Giustizia amministrativa202501364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di esito negativo della pratica SUAP e atti connessi, comprese ulteriori comunicazioni relative alla medesima pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale recante comunicazione dell'esito negativo della pratica SUAP, nonché gli atti presupposti e connessi e, per quanto occorrer potesse, alcune precedenti note comunali. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto un'istanza di misure cautelari monocratiche in relazione a una successiva comunicazione di irricevibilità della pratica SUAP, istanza già respinta con decreto cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati, ma dà atto dell'esistenza di criticità rilevate dal Comune e dell'assenza di elementi sopravvenuti idonei a modificarne gli esiti negativi.

La decisione

Il TAR, con i limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare e senza pregiudicare le valutazioni di merito sull'illegittimità degli atti impugnati, ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile necessario per concedere la sospensione. In particolare, non sono emersi elementi sopravvenuti idonei a modificare le precedenti condizioni che avevano determinato gli esiti negativi della pratica, compresa la comunicazione di irricevibilità del 26 novembre 2025. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base dell'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società; tale istanza era stata già respinta con decreto cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile comporta il rigetto della domanda di sospensione, anche quando restino impregiudicate le questioni relative alla legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
  • La sopravvenienza di ulteriori esiti negativi della medesima pratica amministrativa non giustifica la concessione della tutela cautelare se non emergono elementi nuovi idonei a superare o modificare le criticità già rilevate dall'amministrazione.
  • La valutazione cautelare è compiuta sulla base di una cognizione sommaria e non anticipa la decisione sul merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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