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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 2987 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accise dazi e diritti doganali - Sanzioni per omessa dichiarazione doganale - Divieto di compensazione tra diverse dichiarazioni.(prima massima) Accise dazi e diritti doganali - Sanzioni per omessa dichiarazione doganale - Dolo o colpa - Buonafede - Irrogazione meramente formale. (seconda massima)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposizione di sanzioni per omissione nella dichiarazione doganale: (1) se una dichiarazione doganale contiene più 'articoli' (partite), ciascuno va considerato come una dichiarazione separata ai fini dell'applicazione delle sanzioni, impedendo la compensazione tra diverse dichiarazioni o tra i singoli articoli contenuti in una dichiarazione; (2) occorre dolo o colpa per affermare la responsabilità ai sensi dell'art. 303 d.P.R. 43/1973 e, se il contribuente prontamente rettifica la dichiarazione manifestando buona fede, la sanzione non deve essere irrogata sulla parte rettificata.

La decisione

La Corte ha interpretato l'art. 198 del Reg. CEE 2454/93 nel senso che le indicazioni relative a ciascun articolo di una dichiarazione costituiscono dichiarazioni autonome: pertanto ogni singolo articolo è soggetto ad autonoma valutazione sanzionatoria e non è ammessa compensazione tra dichiarazioni o tra articoli anche se contenuti nella stessa dichiarazione. Parallelamente, in tema di responsabilità amministrativa per violazioni doganali (art. 303 d.P.R. 43/1973), la responsabilità richiede dolo o colpa; la fattispecie è una unica sanzione con eventuale aggravante e, se il contribuente dimostra di aver prontamente rettificato la dichiarazione per buona fede, la sanzione non va applicata alla parte rettificata. Si combinano dunque due principi: rigore procedurale nella valutazione per singolo articolo (a favore dell'Amministrazione) e tutela del contribuente che corregge tempestivamente gli errori (a favore del contribuente).

Norme richiamate

  • d.P.R. 43/1973

    Disciplina la responsabilità amministrativa per violazioni doganali: per l'irrogazione della sanzione è necessaria l'attribuzione dell'azione od omissione a dolo o colpa; la norma configura una fattispecie sanzionatoria unica a cui può applicarsi una maggiorazione.

  • Reg. CEE n. 2454/1993

    Stabilisce che, quando una dichiarazione doganale comporta più articoli, le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata: ciascun articolo è quindi autonomamente valutabile ai fini sanzionatori.

  • Reg. 2447/2015

    Norma di dettaglio procedurale in materia doganale coerente con il principio di valutazione separata degli articoli/dichiarazioni e con le sanzioni amministrative applicabili.

  • l. 212/2000

    Principi generali in materia di rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria (es. tutela del contribuente, principio di buona fede), rilevanti per valutare rettifiche tempestive e buona fede del contribuente.

  • Cass. civ. Sez. ???, 13494/2012

    Giurisprudenza richiamata che conferma la necessità di dolo o colpa per l'illecito amministrativo doganale e la possibilità di escludere la sanzione per la parte prontamente rettificata dal contribuente in buona fede.

  • Cass. ord., 2169/2019

    Ordinanza che richiama e conferma il principio secondo cui la rettifica tempestiva e la buona fede del contribuente possono escludere l'irrogazione della sanzione sulla parte rettificata.

Massime di principio

  • Ogni 'articolo' o partita indicata in una dichiarazione doganale deve essere valutata separatamente ai fini sanzionatori; non è ammessa compensazione tra articoli o tra dichiarazioni diverse.
  • L'applicazione della sanzione amministrativa richiede la sussistenza del dolo o della colpa nel comportamento del dichiarante; la mera omissione formale è rilevante solo se imputabile a colpa o dolo.
  • La pronta rettifica della dichiarazione da parte del contribuente, che dimostri buona fede, può escludere l'applicazione della sanzione sulla parte rettificata; la rettifica tempestiva è elemento attenuante o esimente.
  • Per evitare sanzioni è fondamentale documentare e provare la tempestività della rettifica e la mancanza di intento fraudolento.
  • L'Amministrazione può comunque applicare sanzioni in via autonoma per ciascun articolo non conforme: l'operatore che aggrega più partite in un'unica dichiarazione non ottiene un trattamento più favorevole rispetto a chi presenta dichiarazioni separate.
  • Nella pratica, valutare caso per caso: se emerge colpa o dolo, la sanzione è dovuta; se emerge buona fede e immediata correzione, la sanzione può essere esclusa o ridotta.

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