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Sentenza

Sentenza n. 4462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle, mediante carta elettronica del docente, il beneficio di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il TAR aveva assegnato al Ministero un termine per adempiere, prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta, e aveva liquidato le spese processuali in euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato. L’appello riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese di lite del primo grado, ritenuta inferiore ai minimi risultanti dai parametri tariffari applicabili. L’appellante chiedeva la liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello nei limiti indicati. Ha affermato che la liquidazione delle spese processuali costituisce espressione di potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. La quantificazione di euro 500,00 effettuata dal TAR risultava inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione consentita dal D.M. n. 147 del 2022. Tuttavia, la motivazione del TAR non era apodittica: la controversia presentava limitata complessità ed elevata serialità. La serialità, pur non costituendo un’eccezione al principio di soccombenza, può essere valorizzata nella determinazione del compenso quale indice di minore impegno difensivo. In ragione del valore della controversia, della natura seriale e della limitata complessità, il Collegio ha rideterminato in euro 800,00 le spese del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate, considerato il solo parziale accoglimento della richiesta, formulata per un importo superiore a quello riconosciuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La controversia è stata definita nell’ambito del giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione del giudicato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato, per la motivazione della decisione, precedenti sentenze della stessa Sezione su casi analoghi.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    I parametri forensi devono assicurare proporzione tra l’attività professionale svolta e il compenso liquidato; la serialità e la limitata complessità possono giustificare una riduzione, ma non una liquidazione meramente simbolica.

  • D.M. n. 147 del 2022

    I valori tariffari applicabili allo scaglione da 1.101 a 5.200 euro costituiscono il riferimento per la liquidazione, salva la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, senza scendere sotto una soglia non meramente simbolica.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022

    Consente la riduzione dei compensi rispetto ai valori parametr ici, ma non legittima una liquidazione inferiore in modo irragionevole ai parametri applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma non può determinare l’attribuzione di somme meramente simboliche, incompatibili con il decoro professionale e con la remunerazione della prestazione difensiva.
  • Il giudice può discostarsi dai valori parametrici per la liquidazione dei compensi professionali nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ma deve rispettare le soglie minime non derogabili e assicurare una remunerazione proporzionata all’importanza dell’opera.
  • La serialità del contenzioso, pur non derogando al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella quantificazione delle spese quale indice di minore impegno difensivo, soprattutto quando la controversia presenti contenuto standardizzato e limitata complessità.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; quando applica tale regola, la motivazione può essere contenuta, purché la quantificazione non sia apodittica né manifestamente irrisoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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