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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5915/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la decisione di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Monaco di Baviera (7/8/2023) per i reati di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali commessi tra il 15/8/2020 e il 10/3/2022. Il ricorrente deduceva: (i) nullità della sentenza per carenza motivazionale, sostenendo che, dopo l'annullamento di questa Corte per ragioni procedurali, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull'intera materia; (ii) violazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis, L. 69/2005 e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte avrebbe dato eccessivo rilievo alla mancanza di lavoro stabile e di adeguate fonti lecite di sostentamento, senza considerare adeguatamente la lunga permanenza in Italia, lo svolgimento di attività lavorativa, le dichiarazioni dei redditi e la relazione affettiva da cui è nato un figlio, con conseguente pregiudizio ai legami familiari e sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte d'appello ha motivato entro il perimetro del rinvio disposto da questa Corte e che la censura era infondata. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente applicato le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 18-bis, comma 2-bis, L. 69/2005, valutando espressamente e in modo concreto gli elementi rilevanti (durata e modalità della residenza, periodo tra commissione dei reati e inizio della residenza, precedenti penali e violazioni in materia di immigrazione, adempimenti fiscali/contributivi, legami familiari e altre circostanze). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la condizione di "radicamento": era privo di permesso di soggiorno, si era dichiarato senza fissa dimora, le dichiarazioni di ospitalità non erano suffragate, vi erano precedenti penali (anche per violazioni del Testo unico sull'immigrazione), i redditi denunciati erano inferiori alla soglia di sussistenza, e i reati erano in parte commessi dopo l'arrivo in Italia. Il ricorso è quindi inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al Ministro della giustizia.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 2

    Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini di azione penale nei confronti di persona legittimamente ed effettivamente residente in Italia da almeno cinque anni, l'esecuzione può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo il processo, sia rinviata in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza applicata nello Stato di emissione.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 2-bis

    "Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione."

    Elenca i criteri che la corte di appello deve esplicitamente considerare e indicare nella motivazione per verificare la legittima ed effettiva residenza/dimora e il grado di integrazione sociale; la mancata specificazione di tali elementi determina la nullità della sentenza.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22

    Limita i motivi ammessi per il ricorso per cassazione contro le decisioni in materia di consegna ai motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.; di conseguenza non sono consentite censure sul merito valutativo dei fatti che costituiscono semplice dissenso rispetto alla valutazione probatoria della corte d'appello.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 178 del 05/07/2023

    Precisa che, nelle medesime condizioni soggettive di legittima ed effettiva residenza e di sufficiente integrazione, la corte di appello può rifiutare la consegna disponendo l'esecuzione della pena o misura in Italia; è stato richiamato come principio interpretativo nel rinvio.

Massime di principio

  • La valutazione del "radicamento" per escludere la consegna basata su un mandato d'arresto europeo richiede la specifica considerazione, e la motivazione su, tutti gli elementi elencati dall'art. 18-bis, comma 2-bis (durata e natura della residenza, tempo tra reato e inizio della residenza, precedenti penali, adempimenti contributivi/fiscali, rispetto delle norme sull'immigrazione, legami familiari e sociali, ecc.). La mancata indicazione puntuale di questi elementi comporta la nullità della decisione.
  • La mera lunga presenza anagrafica o scolastica non è automaticamente sufficiente per riconoscere il radicamento: fattori come la mancanza di permesso di soggiorno, la dichiarazione di essere senza fissa dimora, la carenza di prove su stabile alloggio, precedenti penali o violazioni in materia di immigrazione e redditi sotto la soglia di sussistenza pesano fortemente contro il riconoscimento dell'inserimento sociale.
  • I legami familiari devono essere adeguatamente provati (es. certificati di nascita, convivenza, prove concrete della relazione e della convivenza); dichiarazioni generiche o non documentate hanno scarso valore probatorio.
  • In sede di cassazione la rilevanza della prova e la valutazione motivazionale sono in linea di principio insindacabili se non ricorrono i specifici motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; dunque non è possibile utilizzare la cassazione per rinnovare una valutazione di merito non condivisa.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere il riconoscimento del radicamento in casi analoghi è fondamentale produrre documentazione solida e aggiornata: permesso di soggiorno valido o spiegazioni sull'eventuale mancato rinnovo, contratti di locazione o attestazioni di ospitalità continuativa, buste paga/contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, certificati di stato di famiglia o nascita del figlio, certificati scolastici o sanitari, e assenza di precedenti penali rilevanti.

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