Sentenza del 29/11/2017 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui erano state contestate maggiori imposte IRES pari a 17.492 euro, IRAP pari a 4.895 euro e IVA pari a 17.094 euro, oltre a sanzioni e interessi. In primo grado aveva dedotto il difetto di motivazione dell'accertamento per illogicità dei fatti. In appello aveva sostenuto genericamente che le operazioni effettuate erano vere e reali. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, sostenendo inoltre la legittimità dell'accertamento nei confronti di un soggetto ritenuto evasore totale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile, rilevando che l'atto non conteneva alcuna critica specifica alla sentenza di primo grado e si limitava a una generica affermazione sulla realtà delle operazioni. Il giudice ha precisato che l'appello deve indicare gli errori della sentenza impugnata e le ragioni per cui se ne chiede la riforma; non è sufficiente ripetere le argomentazioni già svolte in primo grado o contestare genericamente l'avviso di accertamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 53 del D.Lgs. 546/1992
motivi specifici dell'impugnazione
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, diretti a individuare gli errori commessi dal giudice di primo grado e le ragioni concrete per cui la decisione deve essere riformata. La mancanza di tali motivi comporta l'inammissibilità dell'appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 12589 del 9 luglio 2004
l'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello determina la inammissibilità dell'atto di appello, la quale non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato
La costituzione della controparte non sana la carenza di specificità dell'appello. Il requisito deve essere rispettato direttamente dall'appellante.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 19208 del 2 agosto 2017
ai fini della verifica circa il rispetto del requisito di specificità, occorre deflettere da rigidi formalismi ... e attenersi invece al criterio per cui gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono essere ricavati dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso
La specificità dei motivi non richiede formule sacramentali o formalismi eccessivi: può essere ricavata dal contenuto complessivo dell'atto. Tuttavia, deve comunque emergere una critica concreta e comprensibile alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non può limitarsi a riproporre le contestazioni formulate contro l'avviso di accertamento: deve confrontarsi direttamente con la sentenza di primo grado.
- Un appello è specifico quando indica quali statuizioni del primo giudice sono errate, per quali ragioni giuridiche o fattuali e quale diversa decisione si chiede.
- Una dichiarazione generica, come l'affermazione che le operazioni erano reali, senza spiegare perché il giudice abbia errato nel valutarle, può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La specificità va valutata considerando l'atto nel suo complesso e non con eccessivo formalismo, ma l'assenza totale di critiche alla sentenza non è sanabile.
- Prima di proporre appello è necessario individuare puntualmente ogni errore della decisione impugnata, collegarlo alle prove e alle norme applicabili e formulare richieste di riforma coerenti.
- L'inammissibilità dell'appello impedisce normalmente l'esame nel merito delle contestazioni fiscali e può comportare la condanna alle spese.
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