Cassazione Penale, Ordinanza n. 32638/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti oltre il termine di legge. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità evidente e quindi ascrivibile a colpa delle impugnanti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per tentato furto aggravato. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito, ma ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello era stata pronunciata in camera di consiglio non partecipata ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020, con dispositivo comunicato il 13 maggio 2024 e motivazione depositata l'8 agosto 2024; il termine di impugnazione applicabile era di 45 giorni, senza l'aumento di 15 giorni previsto per il giudicato in assenza, perché le ricorrenti, presenti in primo grado, non potevano considerarsi giudicate in assenza nel procedimento camerale non partecipato. I ricorsi, spediti il 22 ottobre 2024, sono stati quindi ritenuti tardivi e inammissibili.
Norme richiamate
procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti
La sentenza di appello è stata emessa in rito camerale non partecipato; ciò incide sul calcolo dei termini di impugnazione ma non comporta, nel caso concreto, il riconoscimento del termine aumentato previsto per il giudizio in assenza.
termine di novanta giorni
La motivazione della sentenza d'appello è stata depositata entro il termine di legge.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il termine ordinario per proporre impugnazione era di 45 giorni, decorrenti dalla data indicata dalla Corte tenendo conto della sospensione feriale.
aumento di quindici giorni
L'aumento non si applica quando l'appello è trattato in camera di consiglio non partecipata e l'imputato appellante non possa essere considerato giudicato in assenza, specie se non abbia chiesto tempestivamente di partecipare.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
inammissibili poiché tardivi
L'impugnazione proposta oltre il termine stabilito è inammissibile.
L'inammissibilità manifesta può essere dichiarata senza adunanza camerale partecipata.
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento...
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e può essere rilevata anche d'ufficio.
- Quando l'appello è trattato in camera di consiglio non partecipata e non sia stata proposta tempestiva istanza di partecipazione, l'imputato appellante non è automaticamente equiparabile al giudicato in assenza ai fini dell'aumento del termine di impugnazione.
- Il termine di 45 giorni per il ricorso per cassazione non si estende di 15 giorni ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p. se non ricorrono i presupposti del giudizio in assenza.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso consente la declaratoria de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
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