Sentenza n. 4176/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - dell’elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell’avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente; - dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 19,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9, 21 e 31; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9, 21 e 31 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati vincitori riservisti; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati vincitori riservisti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati vincitori riservisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova scritta di un concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale, con attribuzione di 19,5/30 punti e conseguente mancato superamento della soglia di 21/30, con contestazione dei quesiti nn. 9, 21 e 31
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta e gli atti connessi, deducendo la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 35 d.lgs. 165/2001 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta irragionevolezza e difetto dei presupposti. Ha contestato tre quesiti. Quanto al quesito n. 9, relativo al sinonimo di “propedeutico”, ha sostenuto che sia “introduttivo” sia “preliminare” fossero risposte corrette. Quanto al quesito n. 21, relativo a una proporzione verbale, ha affermato che fossero corrette sia l’opzione riferita a Celine Dion e Mameli sia quella riferita a nave e dirigibile. Quanto al quesito n. 31, formulato con riferimento al Codice di procedura penale e alla direzione delle indagini preliminari, ha sostenuto che la risposta secondo cui le indagini sarebbero dirette dal pubblico ministero fosse incompleta o fuorviante, in ragione dei poteri di iniziativa della polizia giudiziaria e del ruolo del giudice per le indagini preliminari. Ha chiesto l’annullamento degli esiti, la rettifica del punteggio, l’inclusione nella graduatoria e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, poiché i vincitori sarebbero destinati a instaurare con esso il rapporto di servizio e il Ministero non è estraneo alla procedura. Quanto al quesito n. 9, ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione aveva agito in autotutela, rimuovendo la penalizzazione e attribuendo al ricorrente un ulteriore punto, con rettifica del punteggio da 19,5 a 20,5. Ha tuttavia respinto le censure relative ai quesiti nn. 21 e 31. Per il quesito n. 21 ha richiamato il principio secondo cui una proporzione verbale richiede un rapporto omogeneo e identico tra le due coppie di termini: l’opzione scelta dal ricorrente non era valida perché accostava l’esecutore della colonna sonora di un film all’autore di un canto risorgimentale, mentre l’opzione indicata dall’Amministrazione individuava due mezzi di trasporto, il Titanic e il dirigibile Italia, coerentemente con la relazione richiesta. Per il quesito n. 31 ha ritenuto univoca la formulazione “In base al Codice di procedura penale” e corretta la risposta secondo cui le indagini preliminari sono dirette dal pubblico ministero che dispone direttamente della polizia giudiziaria, in conformità all’art. 327, comma 1, c.p.p. Il fatto che la polizia giudiziaria possa svolgere attività di propria iniziativa e che il giudice per le indagini preliminari svolga funzioni di garanzia non incide sulla titolarità della direzione delle indagini, che resta del pubblico ministero. Il giudice ha ribadito che il sindacato sui quiz concorsuali è possibile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta o prova, almeno indiziaria, dell’arbitrarietà o illogicità della soluzione amministrativa; le domande devono comunque essere chiare e contenere una sola risposta incontestabilmente esatta. Anche dopo la rettifica relativa al quesito n. 9, il punteggio di 20,5/30 restava inferiore alla soglia di 21/30: la prova di resistenza non era quindi superata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti previsti dalla disposizione.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato un precedente della stessa Sezione quale precedente conforme per la decisione sul quesito n. 21.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la domanda è stata respinta insieme al ricorso.
art. 35 d.lgs. 165/2001
È stato indicato dal ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato nella procedura concorsuale.
art. 97, comma 2, Cost.
Il giudice lo ha richiamato in relazione alla funzione delle prove a risposta multipla, volte a garantire celerità, buon andamento e par condicio.
art. 327, comma 1, c.p.p.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli
La disposizione attribuisce al pubblico ministero la direzione delle indagini preliminari, pur lasciando alla polizia giudiziaria spazi di attività investigativa autonoma.
art. 328, comma 1, c.p.p.
Il giudice per le indagini preliminari esercita funzioni giurisdizionali di garanzia, ma non dirige le indagini né dispone di poteri di iniziativa nella loro conduzione.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei quesiti; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole oppure sia fornito almeno un principio di prova dell’arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione amministrativa.
- Un quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta obiettivamente e incontestabilmente corretta; l’Amministrazione non può costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Nelle prove concorsuali nozionistiche in materia giuridica, quando il quesito richiama una specifica fonte normativa, la risposta corretta deve essere individuata in conformità al diritto positivo vigente, senza che possano assumere rilievo ricostruzioni interpretative o considerazioni sistematiche incompatibili con il tenore precettivo della disposizione richiamata.
- La direzione delle indagini preliminari spetta al pubblico ministero ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.p.; la possibilità per la polizia giudiziaria di svolgere attività di propria iniziativa e il ruolo di garanzia del giudice per le indagini preliminari non comportano che tali soggetti condividano la titolarità della direzione delle indagini.
- In una controversia concorsuale, la rettifica del punteggio disposta in autotutela dall’Amministrazione soddisfa la pretesa limitatamente al quesito rettificato e determina la cessazione della materia del contendere su tale specifico profilo; le ulteriori censure restano esaminabili se il ricorrente conserva interesse alla decisione.
- La prova di resistenza impedisce l’accoglimento delle censure relative a quesiti concorsuali quando, anche ipotizzando la rettifica del punteggio per il quesito contestato, il candidato rimarrebbe al di sotto della soglia minima prevista dal bando.
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