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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30879/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci per gli anni d'imposta 2008 e 2009 in materia di Irpef, Iva e Irap. Dopo un primo giudizio in cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi e un successivo rinvio disposto dalla Cassazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, quale giudice del rinvio, ha rigettato gli appelli dei contribuenti. Contro tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dalla decisione emerge che l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., applicato al giudizio tributario, era spirato il 13 gennaio 2020, tenuto conto della sospensione speciale di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, e senza ulteriore cumulabilità con la sospensione feriale. I ricorrenti, nella memoria, avevano essi stessi collocato la notifica del ricorso al 10 febbraio 2020. La Corte ha quindi esaminato solo la questione preliminare del termine di impugnazione, reputando assorbite le ulteriori censure.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ha calcolato che il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata (11 ottobre 2018) scadeva originariamente l'11 aprile 2019; ad esso si applicava la sospensione speciale di nove mesi prevista per il periodo rilevante dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, con scadenza al 13 gennaio 2020, senza aggiungere ulteriori 31 giorni per la sospensione feriale, poiché questa resta assorbita dalla sospensione speciale quando vi coincide. Poiché la notificazione del ricorso è avvenuta il 10 febbraio 2020, il ricorso era tardivo e dunque inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con liquidazione di Euro 5.600, oltre accessori e contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine "lungo" semestrale

    nel giudizio tributario, in mancanza di notifica della sentenza impugnata, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della sentenza e va computato come termine lungo semestrale.

  • artt. 38, comma 3, e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati per affermare l'applicabilità, nel processo tributario, delle regole sul termine lungo di impugnazione.

  • art. 155 c.p.c.

    il termine va computato secondo il calendario e, se la scadenza cade in giorno festivo o di sabato, è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    la Corte applica la sospensione speciale dei termini processuali prevista dalla norma e la considera incidente sul termine lungo per impugnare.

  • art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742

    sospensione feriale dal 1° al 31 agosto

    la sospensione feriale non si cumula con la sospensione speciale quando il relativo periodo ne risulta assorbito; non comporta un'ulteriore proroga automatica del termine.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    quando il termine scade di sabato, esso è prorogato di diritto al lunedì successivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    essendo il ricorso inammissibile, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, in assenza di notifica della sentenza, l'impugnazione va proposta nel termine lungo ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della decisione e computato secondo le regole ordinarie di calcolo dei termini processuali.
  • La sospensione speciale dei termini processuali prevista da una norma eccezionale assorbe la sospensione feriale nel periodo di coincidenza: non si cumula automaticamente un ulteriore periodo di sospensione, salvo espressa previsione contraria.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione rileva la data di notifica dell'atto di impugnazione; se tale notifica interviene oltre il termine decadenziale, il ricorso è inammissibile e restano precluse le ulteriori censure.
  • Quando il ricorso è inammissibile, le spese seguono la soccombenza e possono essere posti a carico della parte ricorrente gli ulteriori oneri previsti per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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