Cassazione Penale, Ordinanza n. 20217/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 8.606,66 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di colpevolezza, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione probatoria. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e la conseguente mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiedendone l'applicazione almeno in misura equivalente alla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove e riproponeva censure già disattese dal giudice di merito, senza individuare specifici travisamenti; ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo perché attinenti al trattamento sanzionatorio, che risultava adeguatamente motivato in relazione alle modalità del fatto, ai precedenti penali gravi e plurimi, anteriori e successivi al reato, e alla mancanza di elementi di resipiscenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione delle cause di inammissibilità. Resta ferma la condanna inflitta in appello per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di stupefacenti di lieve entità; la Corte non ne rivaluta il merito, limitandosi a verificare la tenuta logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata
artt. 62-bis c.p.
richiamato indirettamente per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto sorretto da motivazione congrua e non illogica
art. 99 c.p.
richiamato indirettamente per l'applicazione della recidiva; la Corte considera legittima la valorizzazione dei precedenti penali gravi e plurimi ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle fonti di prova quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione analitica, congrua e logicamente coerente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente reiterativo rispetto alle censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; occorre indicare specifici travisamenti o manifeste illogicità della decisione impugnata.
- Le doglianze relative alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo adeguato sulla gravità del fatto, sui precedenti penali e sull'assenza di elementi di ravvedimento.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, con motivazione sufficiente, degli elementi considerati per la determinazione della pena e per il diniego delle attenuanti.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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