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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11713/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato le condanne per detenzione e cessione di hashish. I ricorrenti hanno dedotto: insufficiente prova della finalità di spaccio (sostenendo uso personale o semplice connivenza), errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (valutazione della lieve entità), carenza di motivazione sulla mancata attribuzione delle attenuanti generiche e sulla destinazione ad uso personale del medesimo stupefacente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato le valutazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto provata la finalità di spaccio sulla base del quantitativo (equivalente a circa 446,7 dosi), del luogo (consegna e gestione della droga all'interno della casa circondariale), delle modalità organizzative (lancio/individuazione del punto di consegna, contatti con il detenuto, custodia e suddivisione interna). Ha escluso la configurabilità della lieve entità ex art. 73(5) e ha giustificato la negazione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e elementi di personalità/processuali. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (art. 73, comma 5)

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse nella ridotta offensività prevista dal comma 5: la valutazione è stata complessiva (quantitativa, qualitativa e modalità), e il dato ponderale elevato insieme alle modalità e al luogo hanno escluso la lieve entità.

  • d.P.R. n. 309/1990 (art. 80, comma 1, lett. g)

    La circostanza del luogo (attività posta in essere nei pressi/dentro la casa circondariale) è stata valutata come aggravante che accresce il disvalore penale; la Corte ha chiarito però che tale richiamo al luogo non è stato utilizzato in modo da costituire un doppio computo rispetto alla esclusione della lieve entità.

  • Codice penale (art. 133)

    L'esclusione delle attenuanti generiche è stata motivata richiamando i criteri dell'art. 133: il giudice del merito può basare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente (entità del reato, modalità, personalità), e qui la gravità e le modalità hanno giustificato il diniego.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ha determinato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria stabilita ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • La finalità di spaccio può essere provata anche con elementi indiziari (quantitativo, modalità, luogo, organizzazione): quantità elevata e modalità organizzate rendono più probabile la cessione a fini di spaccio.
  • La valutazione sulla destinazione ad uso personale è un giudizio di fatto del merito difficilmente sindacabile in Cassazione se supportato da motivazione non manifestamente illogica.
  • L'istituto della lieve entità ex art. 73(5) richiede una valutazione globale e comparativa di tutti gli indici previsti; la presenza di un indice negativo (es. quantità significativa o modalità aggravanti) può vanificare l'applicabilità dell'attenuazione.
  • La circostanza del luogo (es. compiere il fatto all'interno o in prossimità di una casa circondariale) aumenta il disvalore e può giustificare il diniego della lieve entità, purché non sia usata indebita duplicazione di giudizi giuridici.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di fatti gravi il ricorrente deve fornire elementi concreti che contrastino l'elemento predominante (es. inesistenza di organizzazione, modesta quantità, prova di uso personale); il giudice può motivare il rifiuto anche su un singolo elemento ritenuto determinante.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: le censure devono dimostrare vizi di motivazione evidenti o errori di diritto per essere accolte; argomentazioni meramente riconsuntive dei fatti sono inammissibili.

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