Cassazione Civile, Ordinanza n. 18873/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una cooperativa di autotrasporto aveva chiesto, in sede di opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, il riconoscimento della prededuzione per un credito di euro 40.018,06 relativo a trasporti eseguiti prima dell'apertura della procedura, credito che era stato invece ammesso al chirografo. Il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione ritenendo che la norma interpretativa sulla prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto dovesse essere letta in senso restrittivo e riguardasse solo i trasporti funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale, non anche i trasporti in uscita del prodotto finito. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità del decreto/procedimento per mancata discussione davanti al collegio, con lesione del diritto di difesa; 2) violazione di norme processuali e fallimentari per asserito giudicato endoprocedimentale derivante da autorizzazione del giudice delegato al pagamento e dalle conclusioni dei commissari, oltre che per omessa considerazione della non contestazione; 3) violazione della disciplina speciale sulla prededuzione, sostenendo che la norma interpretativa comprendesse tutti i crediti degli autotrasportatori che avessero svolto prestazioni in favore dell'impresa; 4) vizio di motivazione per apoditticità e genericità del decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati: la trattazione delegata al relatore non viola la collegialità se la decisione è assunta dal collegio, e non vi è alcun giudicato endoprocedimentale né vincolo per il giudice rispetto alle valutazioni dei commissari; la non contestazione non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio le questioni giuridiche sulla collocazione del credito. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, richiamando il precedente di legittimità che interpreta la norma speciale nel senso che, per le imprese di autotrasporto, è decisivo il nesso tra prestazione e funzionalità degli impianti produttivi dell'impresa strategica, senza una limitazione automatica ai soli trasporti in entrata. Ne è seguita la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto affermato.
Norme richiamate
art. 99 l.fall.
la trattazione può essere delegata al relatore; il collegio decide in via definitiva con decreto motivato; la delega istruttoria non viola la collegialità né il diritto di difesa se la decisione resta collegiale.
art. 50-bis c.p.c.
non risulta violata dalla delega al relatore, poiché la riserva di collegialità riguarda la decisione, non la sola trattazione o istruttoria.
artt. 95, 96 e 112 c.p.c.
non impediscono al giudice di valutare autonomamente la qualificazione del credito e la sua collocazione, senza essere vincolato dalle conclusioni degli organi della procedura.
art. 111-bis l.fall.
richiamato per escludere che l'autorizzazione al pagamento equivalga ad accertamento definitivo della prededuzione.
art. 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003
prevede una ipotesi speciale di prededuzione per determinati crediti collegati al contesto produttivo dell'ILVA; è norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 8, comma 1-bis, D.L. 91/2017 conv. L. 123/2017
nella categoria dei crediti prededucibili... rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA
l'inciso interpretativo amplia il rilievo del nesso tra prestazione di autotrasporto e funzionalità del complesso produttivo ILVA, senza limitare la prededuzione ai soli trasporti in entrata o a una singola fase produttiva.
art. 111 l.fall.
richiamato come parametro generale della prededuzione, rispetto al quale opera la previsione speciale.
art. 2740 c.c.
la prededuzione speciale deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, dunque va letta come previsione eccezionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la trattazione delegata al giudice relatore non comporta nullità se la decisione finale è assunta dal collegio e la parte ha potuto esercitare compiutamente il contraddittorio davanti al relatore.
- L'autorizzazione del giudice delegato al pagamento di un credito o le conclusioni dei commissari non determinano, di per sé, un giudicato sulla collocazione del credito nello stato passivo, né vincolano il tribunale nella successiva verifica.
- La non contestazione del fatto costitutivo del credito opera sul piano probatorio, ma non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio le questioni giuridiche relative all'ammissibilità, alla collocazione e alla prededuzione del credito.
- Quando una norma speciale di prededuzione è eccezionale e derogatoria del principio generale della par condicio e della responsabilità patrimoniale, la sua interpretazione deve muovere dal testo, ma non può essere resa più restrittiva di quanto il dato normativo consenta, specie se la norma interpretativa collega la prededuzione al nesso funzionale tra prestazione e impianto produttivo nel suo complesso.
- Ai fini della prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto verso l'ILVA, il parametro decisivo è il collegamento della prestazione alla funzionalità del sistema produttivo strategico considerato dalla legge, non una distinzione automatica tra trasporti in entrata e in uscita se non ricavabile espressamente dal testo normativo.
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