Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11964/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia riguarda la proroga del trattenimento amministrativo di uno straniero presso un Centro di Permanenza per i rimpatri, disposta dal Giudice di pace in relazione a una richiesta della questura fondata sulle difficoltà di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio. Il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, assumendo che non vi fossero ragionevoli prospettive di esecuzione dell'allontanamento, poiché il trattenimento si era già protratto per lunghi periodi senza esito utile ai fini dell'identificazione e senza collaborazione del Paese di origine; dall'altro, la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della proroga per difetto di ragionevoli prospettive di rimpatrio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, rilevando che il giudice della convalida o della proroga del trattenimento deve sempre verificare l'esistenza di una prospettiva ragionevole di esecuzione dell'allontanamento. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato si era limitato a richiamare la richiesta di identificazione inoltrata alla rappresentanza diplomatica del Paese di origine, senza indicare elementi concreti da cui desumere la probabilità dell'identificazione e la conseguente possibilità di rimpatrio. Poiché il termine per decidere era ormai decorso, la Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto e deciso nel merito annullando la proroga del trattenimento. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta in cassazione, demandandosi la liquidazione al giudice di pace.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità per omessa pronuncia.

  • art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    Il trattenimento e la sua proroga sono consentiti solo se esiste una prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito; in mancanza, il questore deve ordinare allo straniero di lasciare il territorio entro sette giorni.

  • art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE

    La norma europea impone che il trattenimento cessi quando non sussistano più ragionevoli prospettive di allontanamento.

  • art. 15, par. 1, direttiva 2008/115/CE

    Il trattenimento deve durare il meno possibile ed essere mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle operazioni di rimpatrio.

  • art. 13 Cost.

    È richiamato come fondamento della riserva assoluta di legge e dei limiti rigorosi alla privazione della libertà personale.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Dopo la modifica del 2014, per le proroghe successive alla prima è richiesto l'accertamento di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure della necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio.

  • L. 30 ottobre 2014, n. 161

    Ha reso più rigorosa la disciplina delle proroghe del trattenimento amministrativo dello straniero.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    È richiamato per il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio relativo al trattenimento.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione la liquidazione delle spettanze del difensore segue le regole indicate dalla norma.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude che possa applicarsi nel caso di soccombenza di un'amministrazione statale contro parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il giudice chiamato a convalidare o prorogare il trattenimento amministrativo dello straniero deve verificare in concreto l'esistenza di una ragionevole prospettiva di esecuzione dell'allontanamento; in mancanza, la misura non può essere mantenuta.
  • La proroga del trattenimento non può essere motivata in modo meramente assertivo o con il solo richiamo a richieste di identificazione o a difficoltà amministrative: occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o dimostrino la necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio.
  • Dopo la riforma del 2014, per le proroghe successive alla prima il controllo giurisdizionale è più rigoroso e deve essere ancorato ai limiti e alle condizioni previste dalla legge, in coerenza con la tutela della libertà personale.
  • Se, al momento della decisione di legittimità, il termine per provvedere è già decorso, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito annullando il provvedimento impugnato.
  • Nel giudizio in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del patrocinio e non la condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.