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Sentenza

Sentenza n. 6786/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 00239/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202305959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 239/2023, relativa alla legittimità del vincolo paesaggistico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società privata ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Basilicata n. 239/2023. Nel corso del giudizio d'appello ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudizio aveva inoltre comportato lo svolgimento di una verificazione, le cui risultanze hanno evidenziato l'infondatezza delle censure concernenti la legittimità del vincolo paesaggistico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione esplicita dell'appellante. Ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, ravvisando giusti motivi nella peculiarità della vicenda. Ha invece posto a carico della società privata le spese della verificazione, liquidate in euro 8.182,00 oltre accessori di legge, ritenendo congruo l'importo complessivo indicato dal verificatore e considerando che la verificazione aveva evidenziato l'infondatezza delle censure sul vincolo paesaggistico.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla decisione.

  • art. 2 D.M. 30 maggio 2022

    Indicato quale criterio per valutare la congruità della liquidazione delle spese di verificazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione esplicita con cui l'appellante manifesta di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando la peculiarità della vicenda costituisce un giusto motivo, anche se il giudizio viene definito per improcedibilità.
  • Le spese di una verificazione possono essere poste a carico della parte privata quando l'attività istruttoria abbia evidenziato l'infondatezza delle censure da essa proposte; la liquidazione deve essere commisurata al lavoro svolto e ai criteri normativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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