Cassazione Civile, Ordinanza n. 38644/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti, nel quale una parte lamentava: la comunione di alcuni beni di uso comune (cortile, cisterna e lavatoio), la violazione delle distanze legali da parte di varie costruzioni ed opere realizzate sul fondo vicino, immissioni di fumo e acustiche, l’aggravamento di una servitù di passaggio e la illegittimità di alcuni manufatti e tubazioni. Il primo grado aveva accolto solo in parte le domande attoree e aveva anche accolto parzialmente la riconvenzionale dei convenuti. In appello, i soccombenti di primo grado impugnavano la decisione, mentre gli originari attori proponevano appello incidentale. In cassazione i ricorrenti formularono tre motivi: 1) violazione dell’art. 171, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato come "prima udienza" quella indicata in citazione e avesse quindi ritenuto tardiva la loro domanda riconvenzionale, nonostante il rinvio per l’astensione forense; 2) violazione dell’art. 705 c.p.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello deciso sulla domanda di accertamento della servitù di passaggio senza dichiararla improponibile e senza ritenere la domanda indeterminata; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla medesima questione sulla servitù e sul preteso giudicato/ne bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’astensione collettiva degli avvocati non sospende il termine per il deposito degli atti e non sposta la prima udienza rilevante ai fini delle preclusioni processuali del convenuto; pertanto la domanda riconvenzionale era tardiva. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la censura non investiva davvero l’art. 705 c.p.c. e che, comunque, la domanda di servitù era sufficientemente determinata e non ricorreva la violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha infine disatteso il terzo motivo, rilevando che non vi era omesso esame di fatto decisivo e che i ricorrenti non avevano contrapposto un titolo petitorio idoneo a superare l’actio negatoria servitutis. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 171, comma 2, c.p.c.
"se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167"
Nel regime previgente, il rinvio dell’udienza per astensione forense non sposta il momento utile per evitare le decadenze del convenuto; la riconvenzionale va proposta nei termini ordinari previsti dal rito applicabile.
art. 167 c.p.c.
Le decadenze del convenuto operano se la domanda riconvenzionale non è proposta tempestivamente con la costituzione nei termini di legge.
art. 166 c.p.c.
La comparsa di risposta deve essere depositata tempestivamente nel termine previsto per la costituzione del convenuto.
art. 705 c.p.c.
La Corte ha escluso che la censura dei ricorrenti integrasse una reale questione di improponibilità ai sensi di tale norma, perché la doglianza riguardava in sostanza un diverso preteso giudicato e l’aggravamento della servitù.
art. 112 c.p.c.
La domanda di accertamento della servitù è stata ritenuta sufficientemente individuata e il giudice d’appello non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta perché non emergeva una violazione nella valutazione delle risultanze processuali tale da infirmare la decisione impugnata.
art. 2697 c.c.
La parte che invoca un diritto di servitù deve fornire idonea prova del relativo titolo; in mancanza di un titolo petitorio contrapposto, prevale la tutela della proprietà altrui.
art. 1102 c.c.
Richiamato nei gradi di merito per il limite d’uso della cosa comune; la Cassazione non lo affronta come ratio autonoma.
art. 844 c.c.
Richiamato in fatto con riguardo alle immissioni, ma non costituisce oggetto della decisione di legittimità.
art. 872, comma 2, c.c.
Richiamato in fatto quale base della domanda risarcitoria per violazione delle distanze legali, ma non è oggetto di specifica statuizione di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale per i primi due motivi di ricorso, entrambi rigettati perché infondati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il terzo motivo è stato respinto perché non ricorreva un omesso esame di fatto decisivo nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’astensione collettiva degli avvocati dall’attività d’udienza non incide, di regola, sui termini di deposito degli atti processuali né sana la tardività della costituzione del convenuto ai fini delle decadenze processuali.
- Nel rito applicabile ratione temporis, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere proposta nei termini di costituzione previsti dal codice; il rinvio dell’udienza per ragioni legate all’astensione forense non determina automaticamente una nuova prima udienza utile.
- Chi invoca l’esistenza di una servitù su fondo altrui deve allegare e provare il relativo titolo; in difetto di un contrapposto titolo petitorio, la sola allegazione del diritto di servitù non è sufficiente a superare la tutela proprietaria dell’altro fondo.
- Ai fini dell’art. 112 c.p.c., la domanda è sufficientemente determinata quando, dal complesso dell’atto introduttivo, sia possibile individuarne con certezza oggetto e petitum, anche mediante richiamo a capi di domanda specifici.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare un nuovo esame del merito o per denunciare una motivazione semplicemente non condivisa, ma solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La non contestazione della proprietà altrui, unita alla mancata prova di un proprio diritto reale limitativo, può assumere rilievo decisivo nelle azioni negatorie di servitù.
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