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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04105/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Un ex calciatore aveva convenuto in giudizio la società televisiva e il giornalista autore di un servizio del telegiornale mattutino andato in onda il 18 maggio 2006, relativo a un'inchiesta sul calcio-scommesse nel messinese. L'attore sosteneva che il servizio lo avesse ingiustamente accostato a un ambiente di scommesse clandestine e criminalità, presentandolo come frequentatore assiduo di un centro scommesse legato alla malavita, con lesione della reputazione e richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, pubblicazione della sentenza e pena pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948. La società convenuta aveva contestato la domanda, deducendo, tra l'altro, la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, la correttezza dell'esercizio del diritto di cronaca, la verità della notizia nei limiti delle risultanze investigative e la continenza del linguaggio. In appello la domanda era stata accolta, con condanna solidale al risarcimento. In Cassazione la società ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto pacifico un fatto contestato e per avere applicato erroneamente la non contestazione; violazione degli artt. 183 commi 5 e 6 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile come mera emendatio libelli l'allegazione, nella prima memoria, dell'omessa informazione del dubbio degli inquirenti sull'identità del calciatore, invece di considerarla mutatio libelli; omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contenuto dell'informativa della Questura di Messina, da cui si sarebbe ricavato che non vi erano dubbi sull'identità dell'attore. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che l'oggetto del giudizio era rimasto quello della responsabilità da diffamazione e che l'allegazione dell'incompletezza della notizia non introduceva un fatto costitutivo radicalmente diverso. Ha inoltre ritenuto che il tema dell'incompletezza del servizio e dell'omissione delle incertezze degli inquirenti fosse stato allegato in modo sufficientemente specifico e non specificamente contestato, e che il documento richiamato non fosse decisivo rispetto alla valutazione della notizia al momento della sua diffusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società televisiva, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado e condannato in solido la società al risarcimento del danno in favore dell'attore. La Corte ha escluso sia la mutatio libelli sia la violazione del principio di non contestazione, osservando che l'azione era sempre rimasta nell'alveo della domanda risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa/televisione e che il tema dell'omessa rappresentazione dei dubbi degli inquirenti circa l'identità del calciatore costituiva una precisazione dell'originaria causa petendi, non un fatto costitutivo diverso. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo all'informativa della Questura. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'applicazione del principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato l'allegazione specifica di un fatto non espressamente contestato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso che vi fosse stata una indebita esenzione dell'attore dall'onere probatorio.

  • art. 183 commi 5 e 6 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità delle allegazioni svolte nella prima memoria; la Corte ha escluso la mutatio libelli, ritenendo la modifica solo una precisazione/emendatio della medesima domanda di risarcimento da diffamazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio perché il fatto dedotto non era decisivo rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 12 della l. 47/1948

    Richiamato nella domanda originaria dall'attore per la richiesta di pena pecuniaria conseguente alla diffamazione.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinato disposto con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per respingere l'eccezione di violazione del principio di sinteticità, ritenendo il ricorso conforme ai requisiti di forma.

Massime di principio

  • In una controversia per diffamazione, non vi è mutatio libelli quando, nel corso del giudizio di merito, resta immutato il nucleo della domanda risarcitoria e si precisano soltanto gli specifici profili dell'illecito, purché non venga introdotto un fatto costitutivo radicalmente diverso.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti allegati in modo circostanziato; se la parte convenuta si limita a contestazioni generiche, il giudice può ritenere provato il fatto dedotto senza che ciò integri violazione dell'art. 115 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto dedotto, anche quando documentalmente richiamato, non è idoneo a scardinare la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • Ai fini della diffamazione a mezzo stampa o televisione, la completezza dell'informazione e la rappresentazione corretta del contesto costituiscono elementi centrali della verità della notizia; l'omissione di dati essenziali può incidere sulla scriminante del diritto di cronaca.
  • La valutazione della notizia va compiuta con riferimento al momento della sua diffusione: documenti successivi o comunque non conoscibili al momento della pubblicazione non sono di regola decisivi per escludere o affermare la responsabilità.
  • L'allegazione di una circostanza nuova nella prima memoria istruttoria è ammissibile quando si risolve nella specificazione di un fatto già introdotto, e non quando altera l'oggetto sostanziale dell'accertamento richiesto al giudice.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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