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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: - dell’ordinanza dirigenziale della Ripartizione pianificazione, programmi ed infrastrutture - Sportello unico per l’edilizia del Comune di Bisceglie n. 177 del 13.8.2024, notificata a mezzo PEC in data 20.8.2024, ad oggetto «Ordinanza di rimozione delle opere non conformi eseguite in difformità dal titolo abilitativo presso la spiaggia libera con servizi realizzata sul tratto di costa denominato “-OMISSIS-” di cui al P.C.C. sito in -OMISSIS-»; - del provvedimento [rectius: riscontro] della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIC_SABAP-FG 9146 dell’1.8.2024, notificato a mezzo PEC in pari data, ad oggetto «BISCEGLIE (FG [BT]) – Richiesta accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 D.Lgs. n. 42/2004 per interventi di cui all’art. 181 comma 1-ter lett. a) del succitato D. Lgs., inerenti la sanatoria di n. 1 pedana in legno, sottoposta ed antistante la pedana in legno autorizzata, con n. 4 rampe di accesso alla stessa dalla pedana principale. Immobile sito in: -OMISSIS-. Richiedente: -OMISSIS- – -OMISSIS- “-OMISSIS-”. Procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004. RISCONTRO»; - della determinazione dirigenziale della Ripartizione ambiente, SUAP, SUA, trasporti e mobilità del Comune di Bisceglie n. 1177 del 16.10.2024, notificata a mezzo PEC in data 17.10.2024, ad oggetto «Provvedimento inibitorio dell’attività di lido balneare e somministrazione di alimenti e bevande svolta presso l’immobile ubicato nel tratto di costa denominato “-OMISSIS-” -OMISSIS-», nei limiti dell’interesse della ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202401326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e rimozione delle opere difformi, parere negativo della Soprintendenza e provvedimento comunale di inibizione dell’attività di lido balneare e somministrazione di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di concessione demaniale e dei titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sul litorale, ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, l’ordinanza comunale di rimozione delle opere difformi e il successivo provvedimento inibitorio dell’attività commerciale. In fase esecutiva erano state realizzate opere non conformi al progetto assentito, tra cui una piattaforma principale con quota di calpestio più elevata rispetto a quella autorizzata, una pedana antistante e una rampa. La ricorrente aveva presentato dapprima un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e, dopo il sopralluogo che aveva accertato le difformità, un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria. Con il primo motivo ha dedotto, in relazione alla piattaforma principale, violazione degli artt. 146, 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 11 e dell’Allegato B del d.P.R. n. 31/2017, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 45 delle NTA del PPTR, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità e carenza della motivazione, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha contestato l’entità dell’innalzamento, la ritenuta modifica sensibile dell’aspetto del lido e la valutazione di incompatibilità paesaggistica, sostenendo inoltre che sul procedimento semplificato si sarebbe formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990. Con il secondo motivo ha censurato gli atti con riferimento alla pedana antistante, ma in corso di giudizio ha dichiarato di averla rimossa spontaneamente, riconoscendo il venir meno dell’interesse alla relativa doglianza. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata del provvedimento di inibizione dell’attività balneare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha dichiarato superato, per sopravvenuto difetto di interesse, il secondo motivo relativo alla pedana spontaneamente rimossa. Quanto al primo motivo, ha rilevato che era pacifica la realizzazione della piattaforma principale a una quota diversa da quella progettuale, con conseguente aumento volumetrico, indipendentemente dalla precisa misura dell’innalzamento, indicata in circa 110 cm dall’Amministrazione e 71 cm dalla ricorrente. Ai sensi degli artt. 167, comma 4, e 181, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42/2004, l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è precluso per opere che abbiano creato superfici utili o volumi ovvero aumentato quelli legittimamente realizzati; tale preclusione opera anche per incrementi modesti e senza distinzione tra volume tecnico e altro volume. La difformità avrebbe quindi richiesto una preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e non poteva essere sanata dopo la realizzazione. Il giudice ha ritenuto sufficiente e legittima la motivazione fondata sulla difformità dell’opera rispetto al progetto assentito, reputando irrilevanti sia la diversa quantificazione dell’innalzamento sia le valutazioni della ricorrente sul minore impatto visivo, trattandosi di apprezzamenti tecnico-discrezionali riservati all’Amministrazione e comunque subordinati alla verifica della non sanabilità dell’aumento volumetrico. È stata ritenuta non decisiva anche la censura relativa all’art. 45 delle NTA del PPTR, poiché la valutazione di incompatibilità paesaggistica costituiva motivazione ulteriore rispetto al profilo assorbente della difformità non sanabile. La censura sul silenzio-assenso relativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata è stata ritenuta inammissibile e comunque non pertinente agli atti impugnati: il parere della Soprintendenza e l’ordinanza comunale riguardavano il successivo procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, avviato dalla stessa ricorrente e sostanzialmente sovrapponibile al precedente. Rispetto a tale procedimento non erano stati dedotti ritardi o violazioni dei termini. Il terzo motivo è stato respinto per illegittimità derivata, poiché l’inibizione dell’attività di lido e somministrazione si fondava sull’ordinanza di rimozione e sulla mancanza dei requisiti urbanistici ed edilizi, ritenute legittime. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Le variazioni esecutive rispetto al progetto paesaggisticamente autorizzato devono essere preventivamente sottoposte all’autorizzazione paesaggistica; non è sufficiente una regolarizzazione successiva.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è precluso quando i lavori abbiano creato superfici utili o volumi oppure abbiano determinato un aumento di quelli legittimamente realizzati, anche se l’incremento è modesto e senza distinzione tra volume tecnico e altro volume.

  • art. 181, commi 1-ter e 1-quater, d.lgs. n. 42/2004

    La sanatoria paesaggistica presuppone il rispetto dei limiti sostanziali previsti dall’art. 167, comma 4; il parere della Soprintendenza nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ha carattere vincolante.

  • art. 11 d.P.R. n. 31/2017

    Le regole procedimentali dell’autorizzazione paesaggistica semplificata non si applicano agli atti conclusivi di un distinto procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    La questione del silenzio-assenso tra amministrazioni può essere valutata soltanto con riferimento al procedimento al quale il termine e il parere si riferiscono; non incide su un successivo procedimento autonomo di sanatoria.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    La condotta del privato che realizzi varianti non autorizzate e attivi successivi procedimenti sovrapponibili può essere valutata rispetto ai doveri di collaborazione e buona fede nel procedimento amministrativo.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il Comune ha adottato il provvedimento inibitorio dell’attività commerciale in conseguenza dell’accertata mancanza dei requisiti urbanistici ed edilizi, richiamando la disciplina dell’autotutela.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è precluso quando l’intervento realizzato in assenza o difformità dall’autorizzazione abbia determinato anche un modesto incremento di superficie utile o volume, senza che rilevi la distinzione tra volume tecnico e altro volume.
  • La realizzazione di opere difformi dal progetto paesaggisticamente autorizzato richiede una preventiva nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; il procedimento paesaggistico non può essere utilizzato successivamente per ratificare il fatto compiuto.
  • Quando il parere della Soprintendenza e il provvedimento comunale sono adottati nell’ambito di un procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, le regole sui termini e sul silenzio-assenso proprie di un precedente procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata non sono applicabili.
  • La diversa quantificazione dell’incremento volumetrico non è decisiva se l’esistenza della difformità rispetto al progetto assentito è pacifica e comunque integra un aumento di volume ostativo alla sanatoria paesaggistica.
  • Le valutazioni sul minore impatto visivo e sulla compatibilità paesaggistica appartengono alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, abnormità o erroneità evidente; in ogni caso, tali valutazioni non superano la preclusione derivante dall’aumento volumetrico non sanabile.
  • Un provvedimento di inibizione dell’attività commerciale fondato sull’assenza dei requisiti urbanistici ed edilizi segue la sorte dell’atto presupposto: se l’ordinanza di rimozione delle opere difformi è legittima, non può essere annullato per illegittimità derivata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PASilenzio della pubblica amministrazione

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