Cassazione Civile, Ordinanza n. 02816/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una società aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma la proprietaria del veicolo antagonista, il conducente e la compagnia assicuratrice, deducendo che una propria autovettura era stata urtata in un sinistro stradale avvenuto in Sardegna e chiedendo il risarcimento dei danni materiali e ulteriori voci di danno, tra cui fermo tecnico e svalutazione commerciale, con importi in parte quantificati mediante preventivo e in parte rimessi alla valutazione equitativa del giudice. La compagnia assicurativa aveva eccepito l’incompetenza per valore e per territorio; il Tribunale aveva accolto l’eccezione limitatamente al valore, ritenendo che la causa non fosse di valore indeterminabile e che il valore fosse inferiore alla soglia di competenza del Tribunale, dichiarando competente il Giudice di pace. La società attrice ha proposto regolamento di competenza lamentando che la controversia dovesse considerarsi di valore indeterminato, anche in ragione della domanda di condanna generica e dell’irrilevanza del valore fiscale della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto erronea la declinatoria del Tribunale di Roma, affermando che, nella specie, la domanda comprendeva una pretesa patrimoniale con importo indicato o comunque determinabile e ulteriori pretese risarcitorie affidate alla valutazione equitativa, sicché operava la presunzione di competenza del giudice adito. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione davanti a quel giudice e condanna degli intimati in solido alle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis
In materia di circolazione stradale la competenza del giudice di pace è di tipo misto, per materia con limite di valore.
art. 10, comma 2, c.p.c.
La domanda era considerata cumulativa di una domanda di valore determinato e di una domanda di valore indeterminato.
art. 14, comma 1, c.p.c.
Quando la domanda di somme di denaro rientra, in astratto o per la presunzione di legge, nella competenza del giudice adito, si presume la competenza di valore del giudice scelto dall’attore.
art. 14, comma 2, c.p.c.
La contestazione del valore da parte del convenuto rileva solo per le controversie aventi ad oggetto beni mobili, non per quelle aventi ad oggetto somme di denaro.
art. 38, primo comma, c.p.c.
L’incompetenza per valore non può essere rilevata quando la somma richiesta, in astratto o per determinazione dell’attore, rientra nella competenza del giudice adito; il giudice deve semmai rigettare la domanda o accoglierla nei limiti del fondamento, non dichiararsi incompetente.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto somme di denaro, se la domanda è proposta per un importo determinato o comunque rientra, per presunzione di legge o per qualificazione dell’attore, nella competenza del giudice adito, il giudice non può declinare la competenza per valore solo perché ritenga improbabile o insufficiente la prova del quantum.
- La distinzione tra causa di valore indeterminato ma determinabile e causa di valore indeterminato e non determinabile non consente di spostare la competenza quando la domanda, nel suo nucleo essenziale, è già ricompresa nella competenza del giudice adito.
- La facoltà del convenuto di contestare il valore ai fini della competenza è circoscritta alle controversie su beni mobili e non si estende, in via generale, alle domande di pagamento di somme di denaro.
- Quando l’attore cumula una domanda con valore determinato e una domanda accessoria o ulteriore di valore rimesso alla valutazione equitativa, il valore complessivo non può essere escluso dalla competenza del giudice adito se la domanda principale rientra già nella sua sfera di competenza.
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