Ordinanza n. 3944/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 45 dell’8.4.2026, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto la cancellazione dell’organismo ricorrente dal repertorio degli organismi paritetici costituito con d.m. n. 171/2022; - della nota prot. n. 5305 del 31.3.2026 della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero resistente, recante parere negativo; - della nota prot. n. 5467 dell’1.4.2026, con cui la Direzione generale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero resistente informa riguardo al parere negativo e alla conseguente cancellazione di OP dal predetto repertorio; - delle note della menzionata Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali prot. n. 5664 del 3.4.2026, di conferma del parere del 31.3.2026, e prot. 5758 dell’8.4.2026, con cui si comunica la conferma del parere negativo e si preannuncia il decreto di cancellazione; - in subordine, in parte qua del d.m. 171 dell’11.10.2022 ove interpretato in malam partem;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso la fondatezza dei motivi di ricorso né ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e ha quindi fissato l'udienza pubblica per il 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della novità della questione.
Atto impugnato: decreto di cancellazione dell’organismo paritetico dal repertorio degli organismi paritetici, unitamente agli atti presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
L'organismo paritetico nazionale ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto ministeriale che ne ha disposto la cancellazione dal repertorio degli organismi paritetici istituito con decreto ministeriale n. 171/2022. Sono stati inoltre impugnati il parere negativo della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, le comunicazioni e le note ministeriali di conferma del parere negativo e di preannuncio della cancellazione. In via subordinata è stata contestata, in parte qua, la disciplina regolamentare ove interpretata in senso sfavorevole all'organismo. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti o esaminati specifici motivi di legittimità nel merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice, senza esaminare nel merito la fondatezza del ricorso, ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
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