Sentenza n. 7381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 589 del 18 agosto 2025, resa inter partes, concernente un provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 04/2024 del 27 febbraio 2024 di demolizione e sgombero del torrino del corpo scala e di tre corpi di fabbrica abusivi; in appello, sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 589 del 18 agosto 2025 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza sostenendo che le opere fossero state realizzate prima del 31 agosto 1967 o, per due manufatti, entro il 25 marzo 1970, data di adozione del primo PRG, e che quindi non fosse necessario il titolo edilizio. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e l’erronea mancata qualificazione di alcuni corpi di fabbrica come vani tecnici. Con l’appello ha contestato la valutazione della prova della data di realizzazione, richiamando una licenza d’uso prefettizia del 3 gennaio 1963, aerofotogrammetrie del 1966 e 1978 e una consulenza tecnica di parte; ha lamentato che il Comune non avesse svolto accertamenti contrari, invocando l’attenuazione dell’onere probatorio, la cooperazione procedimentale e il legittimo affidamento. In via gradata ha sostenuto che all’epoca della costruzione l’area fosse esterna al centro abitato, così da escludere il presupposto territoriale della disciplina allora vigente. Ha infine affermato che almeno due manufatti, per dimensioni, altezza e funzione accessoria, fossero volumi tecnici. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e riproposizione dei motivi di primo grado, chiedendone comunque il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso pronunciato dal TAR. Ha ritenuto non provata la datazione ante 1967: la licenza d’uso del 1963 non dimostra l’effettiva consistenza e collocazione temporale delle opere poi realizzate; le aerofotogrammetrie non hanno data certa e non consentono di sovrapporre con precisione i manufatti contestati; la consulenza di parte, da sola e senza riscontri precisi, gravi e concordanti, non è sufficiente. L’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione grava sul privato, che non lo ha assolto nel caso concreto. La censura relativa al centro abitato è infondata perché presuppone una costruzione ante 1967 non dimostrata; inoltre, il PRG del 1970 attribuiva all’area una destinazione anche residenziale, indice del carattere già assunto dalla zona. L’eventuale omessa pronuncia del TAR sul profilo non impediva al giudice d’appello di esaminarlo. È stata respinta anche la censura sui volumi tecnici: la qualificazione richiede che il manufatto sia destinato esclusivamente a impianti o apparecchiature indispensabili al funzionamento dell’edificio, circostanza non risultante dagli atti; non spettava al giudice supplire alla mancata prova dell’appellante con approfondimenti istruttori. Condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’onere di specificità dei motivi (ex art. 104 c.p.a.) e la mera riproposizione dei motivi di primo grado.
Il Comune ha invocato l’onere di specificità dei motivi d’appello; la sentenza non decide espressamente l’eccezione, esaminando e respingendo nel merito i motivi di gravame.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto pertanto, in disparte ogni considerazione afferente ai profili di merito da affidare alla più approfondita pertinente sede, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della pronta fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
La misura cautelare è stata accolta soltanto per anticipare la trattazione del merito, in considerazione del periculum connesso alle conseguenze demolitorie, senza anticipare la decisione sui profili sostanziali.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
Tale rilievo, a prescindere da ogni altra considerazione, non può che reputarsi infondato, in quanto postula la realizzazione del manufatto in epoca ante ’67 che invece, come evidenziato in relazione al primo motivo, non risulta suffragato da adeguati elementi probatori, tanto più che, come rimarcato da parte appellata, emergerebbero comunque elementi che depongono nel senso che dell’intervenuta urbanizzazione dell’area avuto riguardo al fatto che il piano regolatore comunale approvato con delibere consiliare del 1970 impartiva all’area in parola la destinazione “D -Terziario - Direzionale – Residenziale”, prendendo appunto atto del carattere anche residenziale fino ad allora assunto da questa porzione di territorio comunale.
La censura fondata sull’assenza del presupposto territoriale del centro abitato non può essere accolta se non è provata la realizzazione dell’opera nel periodo cui si riferisce la disciplina invocata; nel caso concreto, anche la destinazione residenziale attribuita all’area dal PRG del 1970 deponeva per l’urbanizzazione del contesto.
Massime di principio
- In presenza di un ordine di demolizione, spetta al privato dimostrare con ragionevole certezza che l’opera sia stata realizzata in epoca anteriore all’obbligo del titolo edilizio; la prova non è raggiunta mediante documenti formali che non attestino la consistenza delle opere, immagini di data incerta o non sovrapponibili ai manufatti contestati, né con una perizia di parte priva di riscontri precisi, gravi e concordanti.
- La contestazione dell’applicabilità della disciplina edilizia storica per mancanza del presupposto territoriale del centro abitato presuppone che sia dimostrata l’epoca di realizzazione dell’opera nel periodo rilevante; in difetto, la censura non può condurre all’annullamento della sanzione.
- Un manufatto è qualificabile come volume tecnico quando è destinato esclusivamente a contenere impianti o apparecchiature indispensabili al funzionamento dell’edificio; chi invoca tale qualificazione deve provarne i presupposti e il giudice non è tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti istruttori che la parte avrebbe dovuto fornire a sostegno della propria tesi.
- L’eventuale omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non impedisce al giudice d’appello di esaminarla e deciderla nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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