Sentenza n. 233/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.810 del 14 novembre 2025, di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con declaratoria di inefficacia del conseguente contratto eventualmente stipulato e richiesta di subentro nel medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di aggiudicazione dell'appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali, con richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che i concorrenti collocati in posizione poziore, inclusi l'aggiudicatario e la seconda classificata, avrebbero dovuto essere esclusi per avere inserito nell'offerta tecnica elementi relativi ai tempi di esecuzione, anziché nell'offerta economica. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 16, 17.1, 17.2 e 21 del disciplinare, dell'art. 97 Cost., degli artt. 5 e 70, comma 4, del d.lgs. 36/2023, dei principi di segretezza dell'offerta economica, parità di trattamento, legittimo affidamento, buona fede e autovincolo della stazione appaltante alla lex specialis, nonché eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti, errore nella motivazione, ingiustizia e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la riduzione dei tempi incidesse sui costi e quindi sul contenuto dell'offerta economica, e che l'art. 21 del disciplinare imponesse l'esclusione per l'inserimento del criterio D1 nell'offerta tecnica. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l'altro, la tardività dell'impugnazione della lex specialis, il difetto di interesse della ricorrente e l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbite per difetto di rilevanza le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Ha distinto il subcriterio D1, relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione, dal dato quantitativo dei tempi complessivi. Il D1, inserito tra gli elementi dell'offerta tecnica, richiedeva la descrizione delle metodologie tecnico-organizzative e delle soluzioni tecniche idonee a ridurre i tempi; si trattava quindi di un elemento qualitativo-descrittivo, soggetto a valutazione tecnico-discrezionale e non automatica, fino a cinque punti, sulla base della credibilità e della giustificazione tecnica. Il dato numerico temporale, invece, era l'elemento da associare all'offerta economica ai sensi dell'art. 16 del disciplinare e trovava riferimento nell'art. 17.3. Il Collegio ha rilevato inoltre che l'inserimento nell'offerta economica era espressamente previsto, a pena di attribuzione di zero punti, solo per gli elementi dei subcriteri D2 e D3. L'art. 21 del disciplinare, che prevedeva l'esclusione per l'inserimento nell'offerta tecnica di elementi concernenti prezzo, tempo o criterio D1, è stato interpretato sistematicamente e in senso conforme ai principi di separazione e segretezza dell'offerta economica, di imparzialità della commissione e di favor partecipationis. L'esclusione era dunque necessaria solo qualora l'offerta tecnica contenesse elementi numerici idonei ad anticipare aspetti rilevanti dell'offerta economica; non bastava la descrizione delle metodologie tecniche relative al D1. Poiché le concorrenti avevano indicato soltanto metodologie e soluzioni tecnico-operative, senza anticipare dati numerici dell'offerta economica, non sussisteva alcuna causa di esclusione. Una diversa interpretazione avrebbe introdotto una causa di esclusione ulteriore rispetto alla legge, in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023. L'aggiudicazione è stata quindi ritenuta legittima. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di interpretare una clausola della lex specialis come introduttiva di una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge.
art. 16 del Disciplinare di gara
Prevedeva l'inserimento nell'offerta economica del dato quantitativo relativo ai tempi complessivi, distinto dalle metodologie tecniche di riduzione dei tempi.
art. 17.1 del Disciplinare di gara
Collocava il subcriterio D1 tra gli elementi dell'offerta tecnica e lo riferiva alle modalità tecnico-organizzative per la riduzione dei tempi, con valutazione qualitativa e discrezionale.
art. 17.3 del Disciplinare di gara
Richiamava il distinto dato quantitativo temporale da abbinare all'offerta economica.
art. 21 del Disciplinare di gara
l’offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o il tempo e/o il criterio D1, nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica
La clausola deve essere interpretata nel senso che l'esclusione opera quando nell'offerta tecnica siano inseriti elementi numerici idonei ad anticipare aspetti rilevanti dell'offerta economica, non quando siano descritte soltanto metodologie tecnico-operative relative al criterio D1.
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri di interpretazione sistematica e utile delle clausole contrattuali concorrono alla lettura della lex specialis, insieme al favor partecipationis.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza autonoma statuizione decisiva nel ragionamento del TAR.
artt. 5 e 70, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la descrizione nell'offerta tecnica delle metodologie e delle soluzioni tecnico-organizzative finalizzate alla riduzione dei tempi di esecuzione costituisce un elemento qualitativo valutabile dalla commissione e non equivale, di per sé, all'inserimento nell'offerta tecnica di un elemento economico o temporale numerico.
- Il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica impone l'esclusione solo quando l'offerta tecnica anticipi elementi numerici o comunque dati concretamente idonei a rivelare aspetti rilevanti dell'offerta economica, pregiudicando la segretezza e l'imparzialità della valutazione.
- Le clausole della lex specialis che prevedono l'esclusione per la commistione tra offerta tecnica ed economica devono essere interpretate sistematicamente, in modo utile e conforme al favor partecipationis, senza estenderle a condotte prive di effettiva capacità di condizionare la valutazione dell'offerta tecnica.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione vieta di interpretare una clausola della lex specialis come introduttiva di una causa espulsiva ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, quando tale interpretazione non sia necessaria a tutelare la segretezza dell'offerta economica e l'imparzialità della gara.
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