Cassazione Penale, Sentenza n. 38933/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativa a reati per cui il ricorrente è stato definitivamente assolto. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 606 lett. c) e lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte d'Appello avesse motivato il rigetto basandosi su intercettazioni e su deposizioni riconducibili a intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal Tribunale di Crotone. Denunciava manifesta illogicità, l'uso di fatti esclusi dalla sentenza di assoluzione e l'illegittima revisione della piattaforma fattuale accertata nel giudizio di merito, con particolare riferimento all'utilizzo di captazioni ritenute inutilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Caltanissetta. La Corte ha motivato che la decisione impugnata aveva fondato il rigetto sull'esame del contenuto di conversazioni intercettate che, nel giudizio di cognizione, erano state dichiarate inutilizzabili; sulla base della giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. U. n.1153/2008, Racco), l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni accertata in sede penale si riverbera anche nel giudizio di riparazione, determinando l'espunzione totale del materiale e la sua irrilevanza causale. Pertanto il giudice della riparazione non poteva valorizzare quei materiali per negare l'indennizzo; la sentenza è stata annullata e il procedimento rimandato per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. c) e lett. e)
Il ricorrente lamentava vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi di queste fattispecie di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura di irregolare valutazione probatoria da parte della Corte di appello in relazione alla normativa sul motivo di cassazione denunciato
art. 314 c.p.p.
Norma relativa all'istanza di riparazione: la doglianza verteva sul mancato riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 314, in ragione dell'uso di prove dichiarate inutilizzabili
art. 271 cod. proc. pen. (inutilizzabilità)
La Corte ha richiamato il principio che la sanzione dell'inutilizzabilità comporta l'espunzione dei risultati intercettativi dalla realtà processuale e ne impedisce l'utilizzo anche nel giudizio di riparazione, perché la prova illegale non può avere efficacia causale rispetto al provvedimento cautelare
Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008 (Racco) e giurisprudenza successiva
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio penale di cognizione si estende anche al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato e riaffermato tale principio nel caso in esame
Massime di principio
- Se in sede penale le intercettazioni sono state dichiarate inutilizzabili, quelle risultanze devono essere espunte e non possono essere valorizzate nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.
- Il giudice della riparazione non può rivedere la piattaforma fattuale definita nel giudizio di merito mediante l'uso di prove dichiarate illegittime: l'inutilizzabilità ha effetto anche sul piano fattuale e causale rispetto alla detenzione.
- La distinzione tra inutilizzabilità 'fisiologica' e 'patologica' non rileva nel giudizio di ingiusta detenzione: la sanzione dell'espunzione è totale e impedisce l'uso della prova nei successivi pronunciamenti.
- Se la misura cautelare si è basata esclusivamente su risultati intercettativi dichiarati inutilizzabili, l'assenza di altri elementi di prova legittimi dovrebbe favorire il riconoscimento dell'indennizzo.
- In presenza di censure sull'uso di prove inutilizzabili, la Corte di legittimità può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi che tutelano la segretezza delle comunicazioni e la validità degli atti cautelari.
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