Cassazione Civile, Ordinanza n. 14731/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
Un proprietario di unità immobiliare di un edificio facente parte del complesso condominiale ha chiesto la condanna di altri comproprietari a chiudere i varchi praticati nel muro di confine tra le rispettive proprietà, realizzati per creare un vano ascensore. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta perché il muro è stato ritenuto bene comune condominiale e l’apertura dei varchi è stata considerata uso consentito ex art. 1102 c.c. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione ex art. 111 Cost., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato il proprio ragionamento su una premessa fattuale errata, cioè la pretesa preesistenza del condominio tra i due edifici; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 864, 964 e 1117 c.c., sostenendo che il muro non potesse qualificarsi condominiale e che ciascun muro dovesse appartenere al rispettivo titolare della proprietà individuale; con il terzo si deduceva violazione dell’art. 1138 c.c., contestando il rigetto della doglianza relativa al regolamento condominiale, che prevedeva un divieto di innovazioni in assenza di deliberazione unanime e che sarebbe stato violato dall’autorizzazione ai lavori.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dai controricorrenti. Ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata, ma aveva depositato copia della sentenza priva della relata di notifica, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre, la sentenza non era stata prodotta da alcun controricorrente e il ricorso era stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
richiamato dai giudici di merito per ritenere legittimo l’uso della cosa comune consistente nell’apertura dei varchi nel muro comune, quale forma di miglior godimento del bene
art. 864 c.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla natura del muro e sulla sua appartenenza
art. 964 c.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla natura del muro e sulla sua appartenenza
art. 1117 c.c.
invocato per contestare la qualificazione condominiale del muro
art. 934 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che i muri insistenti sulle proprietà individuali dovessero appartenere ai rispettivi titolari
art. 1138 c.c.
invocato in relazione al regolamento condominiale e al regime delle innovazioni e delle sue modifiche
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo come parametro del vizio di motivazione denunciato
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la Corte ne afferma il carattere perentorio: se la sentenza è stata notificata, va depositata la copia autentica con la relata; la sua omissione comporta improcedibilità salvo che la relata o la sentenza risultino comunque agli atti in modo idoneo a consentire la verifica della tempestività
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato come termine rispetto al quale il deposito della sentenza notificata consente di verificare la tempestività dell’impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositarne nel termine di legge copia autentica munita della relata di notificazione; l’omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è impedita solo se la Corte può comunque verificare la tempestività dell’impugnazione perché la sentenza notificata è stata depositata da un controricorrente oppure perché dal ricorso emerge che la notifica è avvenuta entro il termine breve.
- La dichiarazione di improcedibilità non è neutralizzata dalla costituzione dei controricorrenti nel merito, poiché la sanzione presidia il corretto avvio del giudizio di legittimità e può essere rilevata anche d’ufficio.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, l’esame dei motivi resta assorbito e il ricorrente è condannato alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
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