Cassazione Penale, Sentenza n. 15945/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne pronunciate in rito abbreviato: contestano in primo luogo la ricostruzione dell'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che i rapporti fossero episodici o meramente concorsuali; denunciano carenze nella prova dell'affectio societatis e nell'individuazione del numero e della stabile organizzazione dei partecipi. Altri motivi riguardano vizi di motivazione sul requisito minimo dei partecipi, sull'elemento soggettivo del reato associativo, sul travisamento della prova (nelle doglianze circa l'uso di elementi valutativi non presenti in primo grado) e sulla determinazione della pena (rifiuto o limitato riconoscimento delle attenuanti generiche, e modalità di quantificazione degli aumenti per continuazione). Dervishi deduce inoltre insufficienza di prove gravi e concordanti per la sua responsabilità e chiede riconoscimento delle attenuanti e riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Dervishi e ha rigettato i ricorsi di Gjinaj e Bakaj. In particolare la Corte ha ritenuto corretta e logica la motivazione congiunta di primo e secondo grado (c.d. doppia conforme) che ha accertato l'esistenza del sodalizio sulla base della comune disponibilità e accesso ai locali-deposito, dell'organizzazione logistica (corrieri, tessere telefoniche, autovetture), delle conversazioni intercettate e delle concrete operazioni di stoccaggio, trasporto e cessione di ingenti quantitativi di droga. La Corte ha inoltre confermato la valutazione sulle attenuanti generiche (ridotte in misura non massima in presenza di ammissioni parziali e della gravità delle condotte) e la congruità degli aumenti per continuazione, rigettando i profili di vizio di motivazione sollevati. Esiti pecuniari e processuali: i ricorrenti sono condannati alle spese; Dervishi, il cui ricorso è dichiarato inammissibile, è altresì condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
La Corte ha ritenuto che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere accertata anche senza formule di adesione formali: elementi come la comune e promiscua disponibilità di locali-deposito, l'accesso comune ai locali, l'organizzazione logistica (corrieri, collaboratori, mezzi), le decisioni di carattere generale e le operazioni congiunte costituiscono indici idonei a dimostrare l'affectio societatis e un programma criminoso stabile.
artt. 110 e 81 c.p.
Richiamati in relazione al concorso e alla continuazione: la Corte ha applicato gli aumenti per continuazione ritenendoli congrui e ha richiamato la giurisprudenza che richiede la motivazione distinta per gli aumenti sui singoli reati-satellite, pur ritenendo adeguata la motivazione generale quando gli aumenti sono modesti e la pena complessiva rimane prossima al minimo.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma che sanziona le fattispecie di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti; la Corte ha distinto tra le condotte statiche (detenzione) e dinamiche (cessione/trasporto) come singoli reati-fine che, a seconda di contesto e temporalità, possono integrare condotte autonome o manifestazioni di un unico disegno.
art. 62-bis c.p.
Sull'istituto delle attenuanti generiche la Corte ha ribadito che il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo: la mera assenza di precedenti o il comportamento difensivo non garantiscono automaticamente la misura massima; ammissioni parziali possono giustificare una riduzione limitata.
art. 133 c.p.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte ha valutato la congruità della pena complessiva con riferimento alla gravità concreta dei fatti e alla personalità degli imputati, ritenendo motivata la discrezionalità applicativa del giudice di merito.
art. 606 c.p.p.
Norma sulla motivazione dei motivi di cassazione (lett. b ed e richiamate): la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure che si limitano a rivalutare il quadro probatorio o a riprodurre le stesse doglianze già disattese in appello.
art. 192 c.p.p.
Richiamata implicitamente: la Corte ha ribadito che contestazioni minormente valutative sulla valutazione della prova non possono essere trasformate in censure di diritto in sede di cassazione.
art. 616 c.p.p.
Applicata per disporre l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende nel caso di ricorso dichiarato inammissibile (quantificato in euro 3.000,00 per Dervishi).
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non sono richieste formule sacramentali: elementi concreti come l'accesso promiscuo a depositi comuni, la condivisione di corrieri e mezzi, scelte logistiche comuni e conversazioni organizzative costituiscono indici rilevanti di affectio societatis e stabilità dell'organizzazione.
- La distinzione fra concorso e associazione si fonda sul 'quid pluris': la mera collaborazione o rapporti bilaterali di cessione non bastano se non emergono elementi di stabilità organizzativa e di programmazione criminosa comune.
- In sede di Cassazione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è sindacabile con estrema cautela, soprattutto in presenza di una doppia conforme; non sono ammissibili motivi che riproducono semplicemente le stesse doglianze d'appello o che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare un travisamento manifesto e non contestabile.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo: l'assenza di precedenti o il silenzio difensivo non comportano automaticamente il riconoscimento nella massima estensione; confessioni parziali possono giustificare solo una riduzione limitata.
- Sul tema della continuazione (art. 81 c.p.) il giudice deve individuare il reato più grave e motivare gli aumenti per ciascun reato-satellite; tuttavia, quando l'aumento complessivo resta vicino al minimo edittale e la motivazione richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p., una motivazione generale può essere sufficiente.
- Prove indiziarie ricorrenti e coerenti (intercettazioni, videosorveglianza, pattern di movimentazione e coincidenze fattuali) possono costituire base sufficiente per la responsabilità, mentre la partecipazione sporadica, limitata nel tempo e senza collegamenti con altri soggetti può giustificare l'esclusione dall'associazione.
- Strategia processuale: in Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche di diritto e di motivazione, evitando la mera reiterazione di argomenti d'appello; in caso contrario il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15930/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15931/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15935/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →