Sentenza n. 9784/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento dell’atto recante n. -OMISSIS-di prot.2023 emanato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Sanitario – Organo Monocratico d’Appello, in data 15.4.2024, con cui la ricorrente è stata giudicata “Permanentemente non idoneo quale Allievo Carabiniere” perché affetta da “Tratti di rigidità Personologici Testologicamente Confermati”, con relativa attribuzione del coefficiente 3 (tre) nella caratteristica somato funzionale PS del profilo sanitario, così come previsto dal codice 3 nell’Elenco B della Direttiva per delineare il profilo sanitario di cui al D.M. del 4 giugno 2014; del verbale mod. -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato 12.12.2023, con cui il Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma ha giudicato la ricorrente “Non idoneo permanentemente per la perdita dell’idoneità -fisio – psico – attitudinale richiesta per il reclutamento in quanto declassato CD. 3PS 3 (TRE) così come stabilito dalla Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del D.P.R. 15/3/2010 n. 90 recante ‘T.U. delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell’articolo 14 della Legge 28/11/2005, n. 246 (pubb. In G.U. il 9.6.2014 S.G.N. 131); dell’atto recante prot. n. -OMISSIS-, datato 13 dicembre 2023 con cui il Comandante della Legione Allievi Carabinieri ha disposto l’esclusione della ricorrente dal 142° Corso Formativo (1°ciclo) ed il proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta; del codice 3 nell’Elenco B della Direttiva per delineare il profilo sanitario di cui al D.M. del 4 giugno 2014 e dell’art. 582 del D.P.R. 15/3/2010 n. 90 recante ‘T.U. delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell’articolo 14 della Legge 28/11/2005, n. 246 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione per violazione degli artt. 4, 97 e 113 della Costituzione Italiana, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisico-attitudinale permanente, con attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica somato-funzionale PS, conseguente esclusione dal corso formativo e proscioglimento dalla ferma quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio sanitario di non idoneità permanente quale allieva carabiniere, fondato sulla diagnosi di tratti di rigidità personologici testologicamente confermati e sull'attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica somato-funzionale PS, nonché il verbale sanitario, il provvedimento di esclusione dal 142° corso formativo e di proscioglimento dalla ferma quadriennale, oltre al codice 3 dell'Elenco B della direttiva sul profilo sanitario e all'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010, nella parte interpretata dall'amministrazione. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere dedotti. Il giudizio è stato preceduto da una verificazione disposta dal TAR; successivamente il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dei giudizi sanitari, dell'esclusione dal corso, del proscioglimento dalla ferma o della disciplina impugnata. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, mentre le spese della verificazione, quantificate in 400 euro oltre IVA dal Collegio Medico Legale di Roma e ritenute congrue e non contestate, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
È richiamato quale base normativa della disciplina tecnica applicata per la valutazione dell'idoneità al servizio militare; la sentenza non ne esamina il merito.
D.M. 4 giugno 2014
codice 3 nell’Elenco B della Direttiva per delineare il profilo sanitario
È richiamato quale fonte della classificazione sanitaria utilizzata per attribuire il coefficiente 3 nella caratteristica PS; la sentenza non si pronuncia sulla sua legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
Fondamento del disposto di oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
Richiamato a tutela dei dati sanitari mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei dati relativi alla salute
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente dopo l’espletamento della verificazione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle circostanze concrete della vicenda processuale, mentre le spese della verificazione possono essere poste a carico della parte che vi ha dato causa o che risulta tenuta a sostenerle secondo le risultanze dell’ausiliario e la valutazione del giudice.
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