Cassazione Penale, Ordinanza n. 33990/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sulla determinazione della pena in continuazione, osservando che l'aumento per i reati satellite era stato specificamente motivato e che la pena risultava congrua e contenuta nei minimi edittali. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, con applicazione della continuazione e determinazione della pena complessiva. L'unico motivo di ricorso censurava, in sostanza, il trattamento sanzionatorio, contestando la correttezza della motivazione sugli aumenti di pena per i reati satellite in ipotesi di reato continuato. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva individuato il reato più grave, stabilito la pena base e motivato in modo distinto gli aumenti, richiamando la congruità della pena e il suo attestarsi sui minimi edittali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiede, in caso di reato continuato, l'individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base e la motivazione distinta degli aumenti per i reati satellite, nel rispetto dei limiti legali e del rapporto di proporzione tra le pene.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Le Sezioni Unite affermano che il giudice, nel calcolo della pena per il reato continuato, deve motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite; il grado di motivazione varia in relazione all'entità degli aumenti ed è funzionale a evitare un surrettizio cumulo materiale di pene.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, il giudice della cognizione deve: individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi determinare e motivare autonomamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
- L'obbligo motivazionale sugli aumenti di pena è tanto più intenso quanto maggiore è l'entità dell'aumento applicato; la motivazione deve comunque consentire il controllo sul rispetto del principio di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
- È legittima la motivazione sintetica sugli aumenti di pena quando essa dia conto della congruità della pena base, del concreto disvalore della condotta e della conformità ai minimi edittali, purché permetta di escludere un cumulo materiale surrettizio.
- Il ricorso che censuri la determinazione della pena in continuazione è inammissibile se la sentenza di merito abbia effettivamente assolto l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è indicizzato
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