Cassazione Penale, Sentenza n. 30638/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la riforma quoad poenam operata dalla Corte d'Appello di Napoli, deducendo: (i) carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità per tentata rapina impropria aggravata, lamentando che la Corte non avrebbe considerato incongruenze nella ricostruzione del teste Mercolino; (ii) vizio di motivazione in relazione ai reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per non avere considerato le ammissioni e le giustificazioni dell'imputato e per non avere escluso il nesso teleologico con la rapina; (iii) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 4 L.110/75 (detenzione di forbicine/lametta) in ragione della condizione di senza fissa dimora; (iv) errato trattamento sanzionatorio per non aver riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e per avere calcolato la riduzione per il rito abbreviato in modo illegittimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per genericità e per replica non critica alla motivazione di merito, ritenendo congrua la valutazione sulla attendibilità del teste Mercolino, sul nesso finalistico tra resistenza/lesioni e il tentativo di rapina, e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis per l'offensività complessiva della condotta. Tuttavia la Corte ha rilevato un vizio di legge nella dosimetria della pena: la Corte d'Appello aveva applicato la diminuzione prevista per il rito abbreviato in modo illegittimo con riferimento alla pena detentiva (riduzione risultata inferiore a un terzo). Per ciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in via definitiva, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 61 n. 2 cod. pen.
La Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante per le modalità del fatto e il collegamento finalistico fra la condotta di resistenza/lesioni e il tentativo di rapina; la Cassazione non ha censurato tale valutazione, riconoscendone la congruità.
art. 131-bis cod. pen.
La difesa invocava l'esclusione della punibilità per particolare tenuità in relazione alla contravvenzione per porto di piccoli oggetti atti ad offendere; la Corte d'appello ha rigettato tale istanza per il disvalore complessivo e la strumentalità della condotta, e la Cassazione ha condiviso la valutazione, richiedendo una valutazione complessiva dei fatti per riconoscere la tenuità.
art. 4 L. 110/75
Norma della contravvenzione relativa al porto di armi/oggetti atti ad offendere; il possesso di forbicine e lametta contestato non è stato ritenuto meritevole della causa di non punibilità invocata, stante la valutazione complessiva dell'offensività.
art. 442 cod. proc. pen.
Disposizione sulla diminuzione della pena nel giudizio abbreviato; la Cassazione ha ritenuto illegale l'applicazione della riduzione operata dalla Corte d'appello rispetto alla pena detentiva (la riduzione finale risultava inferiore ad un terzo), motivo per cui ha annullato la sentenza limitatamente alla pena.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Dispositivo che consente alla Cassazione di modificare la determinazione della pena quando annulla senza rinvio la parte sanzionatoria; la Corte lo ha utilizzato per rideterminare in via definitiva la pena in favore del ricorrente.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e di attendibilità dei testimoni compiute dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non ricorrono aporie manifeste o illogicità nella motivazione: le censure generiche che ripropongono una rivalutazione del merito sono spesso dichiarate inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e comparata del disvalore della condotta; il semplice richiamo a circostanze personali (es. assenza di dimora) non è sufficiente se la modalità del fatto è di spiccata offensività.
- Le deduzioni difensive devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito: ripetere argomentazioni già respinte senza indicare errori logici o giuridici nella motivazione espone al rischio di inammissibilità.
- La corretta applicazione delle diminuzioni previste per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) è tecnica e vincolata: errori nel calcolo della diminuzione sulla pena detentiva possono comportare l'annullamento della decisione in materia di sanzione e la rideterminazione della pena da parte della Cassazione.
- Quando più reati sono dichiarati in continuazione, occorre attenzione al modo in cui vengono calcolate le aumentazioni e le diminuzioni complessive; eventuali errori formali o di calcolo nella dosimetria possono essere rettificati dalla Cassazione anche con annullamento senza rinvio limitatamente alla pena.
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