Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza a verbale n. 58/2025 del 16/01/2025, emessa dal Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202501454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di una sentenza del Tribunale di Bologna passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza a verbale n. 58/2025 del Tribunale di Bologna. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni giudiziali e non si era costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alla sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario da lui delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la pronuncia da eseguire sia passata in giudicato, sia stata portata a conoscenza dell'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • L'accertata perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una pronuncia definitiva giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempienza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega quando ciò sia previsto dal provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.