Sentenza n. 363/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1211 del 22 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 25 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1211 del 22 marzo 2024. Nel corso della camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese. Il Ministero ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la sopravvenuta definizione della vicenda rendesse non più necessaria una pronuncia sull'esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza potenziale: il Collegio ha quindi respinto la richiesta di compensazione e ha liquidato le spese in complessivi € 500,00 in favore della ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di esecuzione del giudicato, sopravviene una situazione che rende non più necessaria la decisione sull'ottemperanza e la parte interessata dichiara la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza potenziale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
- La richiesta di compensazione delle spese può essere respinta quando, in base alla soccombenza potenziale, risulti giustificato porre le spese a carico dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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