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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1211 del 22 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 25 ottobre 2024

Giustizia amministrativa202401448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1211 del 22 marzo 2024. Nel corso della camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese. Il Ministero ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la sopravvenuta definizione della vicenda rendesse non più necessaria una pronuncia sull'esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza potenziale: il Collegio ha quindi respinto la richiesta di compensazione e ha liquidato le spese in complessivi € 500,00 in favore della ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di esecuzione del giudicato, sopravviene una situazione che rende non più necessaria la decisione sull'ottemperanza e la parte interessata dichiara la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza potenziale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
  • La richiesta di compensazione delle spese può essere respinta quando, in base alla soccombenza potenziale, risulti giustificato porre le spese a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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