Cassazione Penale, Ordinanza n. 04126/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati e riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con argomenti giuridici ritenuti corretti. È stato confermato il giudizio secondo cui dall'istruttoria non emergeva una reale volontà di distacco dal pregresso stile di vita, con conseguente permanenza delle ragioni ostative al permesso premio.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato per omicidio ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo contro il diniego del permesso premio pronunciato dal Magistrato di sorveglianza. Il giudice di merito aveva valorizzato il fatto che, per lungo tempo, il condannato avesse negato ogni responsabilità nel delitto e che la successiva ammissione di colpa apparisse ancora superficiale e non accompagnata da una riflessione adeguata sul contesto in cui il fatto era maturato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione della giurisprudenza di legittimità che riconosce a ogni condannato il diritto di proclamarsi innocente, oltre alla contestazione della mancata corretta valutazione degli elementi positivi e del percorso trattamentale intramurario intrapreso.
Norme richiamate
permesso premio
beneficio penitenziario negato in ragione della ritenuta insufficienza del percorso rieducativo e della mancata emersione di un reale distacco dal precedente stile di vita.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza il diniego del permesso premio può essere sorretto dalla valutazione negativa della reale adesione del condannato a un percorso di revisione critica del fatto e di distacco dal precedente stile di vita.
- La mera ammissione di responsabilità, se tardiva e non accompagnata da una riflessione adeguata sul contesto del reato, può essere ritenuta superficiale e insufficiente ai fini dell'accesso al beneficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate dal giudice di merito e si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- Il diritto del condannato a non autoincriminarsi o a mantenere la propria dichiarazione di innocenza non impedisce al giudice dell'esecuzione/sorveglianza di valorizzare, ai fini trattamentali, la mancanza di consapevolezza critica del reato ove rilevante per la prognosi sul beneficio.
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