Sentenza n. 1214/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento adottato dal Questore il 10 luglio 2024 ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009, notificato l’11 luglio 2024, con diffida a cessare le condotte persecutorie nei confronti di una coppia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ammonimento, contestando il difetto e la superficialità dell’istruttoria, il travisamento dei fatti e l’omessa valutazione di elementi a discarico, nonché la carenza e l’erroneità della motivazione. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe recepito le sole dichiarazioni della coppia istante, senza ricostruire la cronologia e senza verificare le circostanze, e avrebbe ignorato elementi — tra cui screenshot e testimonianze — dai quali risultava che le chiamate insistenti provenivano in entrata dall’altra persona. Ha inoltre dedotto che il Questore avrebbe ecceduto i limiti della disciplina introdotta dalla l. 168/2023. A fronte della versione dei coniugi, secondo cui dopo la fine della relazione il ricorrente aveva inviato numerosi messaggi, effettuato ripetute telefonate e cercato la donna sul luogo di lavoro, il ricorrente ha affermato di avere interrotto la relazione e di essere stato egli stesso vittima di condotte persecutorie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere le spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro. Ha qualificato l’ammonimento come misura preventiva e dissuasiva, per la cui adozione non occorre la prova piena della responsabilità penale: sono sufficienti elementi indiziari attendibili che rendano probabile un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare un grave e perdurante stato di ansia o paura e potenzialmente degenerare in reato. Il sindacato del giudice resta limitato all’attendibilità del quadro fattuale, alla correttezza dell’istruttoria e alla non manifesta irragionevolezza della valutazione amministrativa, secondo il criterio del “più probabile che non”. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dai coniugi comprovava le telefonate ripetute, i messaggi e la ricerca della donna sul luogo di lavoro; l’amministrazione aveva esaminato le versioni contrapposte e reso intelligibile il percorso logico seguito, con motivazione sufficiente. Gli screenshot e le testimonianze del ricorrente non hanno inficiato la legittimità dell’atto: la reciprocità delle condotte moleste non preclude di per sé l’ammonimento né neutralizza la valutazione complessiva del rischio. È stata respinta, quindi, la censura di difetto istruttorio e motivazionale; il ricorso è stato complessivamente ritenuto infondato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
Alla stregua della disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, l’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dal tenere i comportamenti sanzionati dall’art. 612 bis c.p., essendo essenzialmente finalizzato a prevenire comportamenti persecutori e la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante.
L’ammonimento è una misura preventiva e dissuasiva fondata su una prognosi ex ante del rischio di condotte persecutorie o di reati contro la persona, non una sanzione che presuppone l’accertamento penale della responsabilità.
art. 612-bis c.p.
Più di preciso, il provvedimento di ammonimento presuppone la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato.
Per l’ammonimento sono sufficienti indizi attendibili di condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste, idonee a provocare un grave e perdurante stato di ansia o paura e suscettibili di degenerare, se non interrotte, nel reato di atti persecutori.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- L’ammonimento previsto dall’art. 8 d.l. 11/2009 è una misura preventiva e dissuasiva adottata sulla base di una prognosi ex ante; non richiede la piena prova della responsabilità penale dell’ammonito, ma un quadro indiziario attendibile che renda probabile la sussistenza di condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste idonee a provocare un grave e perdurante stato di ansia o paura e potenzialmente suscettibili di degenerare in atti persecutori.
- Il sindacato giurisdizionale sull’ammonimento non può sostituire la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza: verifica l’attendibilità del quadro fattuale, la correttezza dell’istruttoria e l’assenza di manifesta irragionevolezza, applicando il criterio probabilistico del “più probabile che non”.
- La reciprocità di condotte moleste non esclude di per sé la possibilità di adottare l’ammonimento: non impedisce la valutazione complessiva del rischio e non neutralizza gli indizi di condotte persecutorie.
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