Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 401/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - a) della determinazione dell'importo di fiscalizzazione n. -OMISSIS- emesso dal Comune di Borgo San Dalmazzo a favore dei resistenti (avviso di pubblicazione N.-OMISSIS-); - b) del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- (avviso di pubblicazione del -OMISSIS-); - c) di ogni altro atto presupposto o consequenziale emanato dallo stesso Comune di Borgo San Dalmazzo.

Giustizia amministrativa202300766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di fiscalizzazione relativa a una porzione dell'ampliamento e permesso di costruire in sanatoria relativo alla restante porzione del medesimo manufatto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, previa trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, gli atti con cui il Comune ha assentito la conservazione di un ampliamento realizzato dai proprietari dell'immobile confinante, originariamente qualificato come veranda-giardino d'inverno e successivamente trasformato in saletta da pranzo con ingresso. L'opera era stata realizzata a circa 4,15 metri dal confine, in violazione della distanza minima di 5 metri, e i precedenti titoli edilizi erano stati dichiarati nulli per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, con ordine di demolizione. I controinteressati hanno poi presentato, separatamente, una domanda di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001 per la porzione posta a distanza inferiore dal confine e una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per la restante parte. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 27 e ss., 34 e 36 d.P.R. 380/2001 e divieto di frazionamento artificioso di un unico intervento edilizio; nullità o violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990 per elusione del precedente decreto di annullamento del Presidente della Repubblica e del parere del Consiglio di Stato; erronea applicazione dell'art. 34, anziché dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché l'ampliamento, realizzato successivamente e autonomamente rispetto all'edificio originario, era privo di titolo; insussistenza del pregiudizio alla parte conforme richiesto per la fiscalizzazione; violazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001; carenza di istruttoria e motivazione sul requisito della doppia conformità; violazione delle norme tecniche di attuazione comunali, dei parametri di volumetria e della disciplina energetica. Comune e controinteressati hanno eccepito il difetto di interesse, sostenendo che una tettoia frapposta tra l'ampliamento e il confine avrebbe escluso il pregiudizio per il ricorrente, e hanno contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, rilevando che il consenso prestato dal ricorrente alla realizzazione della tettoia non costituiva deroga alla disciplina sulle distanze e non implicava rinuncia a contestare la vicinanza dell'ampliamento; ha inoltre considerato pendente una controversia civile relativa ad altri manufatti e alle distanze. Nel merito ha accolto il ricorso sulla base della terza e della quinta doglianza, assorbendo le ulteriori censure. Quanto alla fiscalizzazione, ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001: l'ampliamento era stato realizzato circa dieci anni dopo l'ultimazione dell'edificio originario, in forza di una pratica edilizia autonoma poi rimossa, sicché costituiva una superfetazione distinta e attualmente priva di titolo, non un intervento in parziale difformità dal titolo dell'edificio. Inoltre, trattandosi di nuovo volume autonomamente utilizzabile e incidente sul carico urbanistico, non poteva essere considerato mera pertinenza né beneficiare della fiscalizzazione prevista per la parziale difformità. Quanto al permesso di costruire in sanatoria, il manufatto aveva natura unitaria, benché idealmente diviso dall'amministrazione in due porzioni e assoggettato a procedimenti diversi; tale scissione costituiva un artificioso frazionamento incompatibile con il divieto di sanatorie parziali e condizionate. Il ricorso è stato pertanto accolto nei sensi indicati, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune e dei controinteressati al pagamento, ciascuno, di 2.500 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato nella misura della metà a carico di ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione presuppone un intervento eseguito in parziale difformità dal permesso di costruire e non è applicabile a un ampliamento autonomo, successivo all'edificio originario, privo di titolo edilizio.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità deve riguardare unitariamente un intervento edilizio non artificiosamente suddiviso in porzioni per ottenere una sanatoria parziale.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ampliamento realizzato autonomamente e privo di titolo, dopo l'ultimazione dell'edificio originario, è riconducibile alla realizzazione in assenza di permesso di costruire, non alla parziale difformità dal titolo originario.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di una veranda che incrementa superfici e volumi e costituisce un nuovo locale autonomamente utilizzabile è subordinata al preventivo permesso di costruire.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla pretesa elusione del precedente decreto di annullamento; il giudice ha accolto il ricorso per altri motivi, assorbendo tale censura.

  • art. 10 l. 241/1990

    Il ricorrente ha partecipato ai procedimenti edilizi mediante osservazioni ostative e produzione di una perizia tecnica.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato proposto contro gli atti comunali.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L'opposizione dell'amministrazione ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario davanti al TAR territorialmente competente.

  • art. 48 c.p.a.

    Il ricorrente si è costituito in sede giurisdizionale dopo la trasposizione del ricorso straordinario.

Massime di principio

  • La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 presuppone che l'intervento sia stato eseguito in parziale difformità da un titolo edilizio efficace; non può essere applicata a un ampliamento autonomo, realizzato successivamente all'ultimazione dell'edificio originario, in forza di una pratica distinta poi rimossa o comunque privo di titolo abilitativo.
  • Un ampliamento che realizza superfici e volumi aggiuntivi permanenti, autonomamente utilizzabili e incidenti sul carico urbanistico non può essere qualificato come mera pertinenza urbanistica, anche se funzionalmente collegato all'edificio principale.
  • Una veranda costituisce normalmente un nuovo locale autonomamente utilizzabile, destinato a durare nel tempo e idoneo a incrementare superfici e volumi; la sua realizzazione è pertanto subordinata al permesso di costruire.
  • Un manufatto edilizio unitario non può essere idealmente frazionato in porzioni e sottoposto a distinti procedimenti al fine di conseguire una sanatoria soltanto parziale o condizionata; la valutazione della sanabilità deve riguardare l'intervento abusivo nella sua effettiva unitarietà.
  • Il consenso del proprietario confinante alla realizzazione di un manufatto interposto non equivale, in assenza di un'espressa e inequivoca deroga, a rinuncia alla contestazione della violazione delle distanze legali o urbanistiche.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.