Sentenza del 23/09/2016 n. 18644 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il diniego di condono e la successiva cartella di pagamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2000 e 2001. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento della prima rata fosse sufficiente a perfezionare il condono, anche se le rate successive non erano state integralmente versate. Contestava inoltre l'iscrizione a ruolo delle somme originarie, l'applicazione integrale delle sanzioni e l'interpretazione dell'art. 37, comma 44, del d.l. n. 223/2006.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato i motivi proposti contro l'Agenzia delle Entrate. Per l'IVA ha disapplicato d'ufficio la disciplina del condono, ritenendola incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Per IRPEG e IRAP ha confermato che il condono ex art. 9-bis è un condono clemenziale, subordinato all'integrale pagamento di tutte le somme dovute: il versamento della sola prima rata non perfeziona il beneficio. L'Amministrazione poteva quindi emettere la cartella sulla base delle dichiarazioni originarie, con interessi e sanzioni, detraendo gli importi già versati. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle disposizioni sul condono e sulla riscossione.
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
"Definizione dei ritardati od omessi versamenti"
Prevede un condono clemenziale per omessi o tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni, subordinato all'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi. Il pagamento rateale è efficace solo se tutte le rate vengono versate; non è possibile applicare analogicamente le regole più favorevoli previste per altri tipi di condono.
Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Disciplinano diverse forme di condono, alcune delle quali possono conservare efficacia anche in caso di mancato pagamento integrale. Tali disposizioni, essendo eccezionali, non sono applicabili per analogia al condono ex art. 9-bis.
D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 44, convertito dalla legge n. 248/2006
"Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni ... nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis."
Stabilisce il termine per la notifica delle cartelle relative ai contribuenti che abbiano presentato dichiarazioni o effettuato versamenti per il condono. Se il condono non si perfeziona, la cartella deve essere calcolata sulla liquidazione delle dichiarazioni originarie, maggiorata di interessi e sanzioni, detraendo quanto eventualmente già versato.
D.Lgs. n. 46/1999, art. 36, comma 2, lettere a) e b)
Richiamato per individuare la base di calcolo delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni originariamente presentate.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La Corte lo richiama per distinguere i condoni che richiedono un'attività di liquidazione da quelli, come l'art. 9-bis, in cui l'importo dovuto è già indicato nella dichiarazione integrativa.
Diritto dell'Unione europea in materia di IVA; sentenza CGUE, causa C-132/06
Gli Stati membri non possono rinunciare in modo generalizzato alla corretta riscossione dell'IVA mediante condoni incompatibili con il sistema armonizzato. La disciplina nazionale deve essere disapplicata anche d'ufficio, comprese le conseguenze relative alle sanzioni.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali rateali occorre verificare la specifica disciplina applicabile: se la norma subordina il beneficio all'integrale pagamento, il versamento della sola prima rata non perfeziona il condono.
- Le disposizioni più favorevoli previste per altri condoni non possono essere estese per analogia, perché le norme di condono hanno natura eccezionale.
- Quando il condono non si perfeziona, l'Amministrazione può recuperare il debito risultante dalle dichiarazioni originarie, applicando interessi e sanzioni e scomputando le somme già pagate.
- Per l'IVA, una disciplina nazionale di condono che comporti una rinuncia generalizzata alla corretta riscossione deve essere disapplicata se incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche senza una specifica richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
- È essenziale impugnare correttamente tutti i soggetti legittimati: un ricorso contro un'amministrazione priva di legittimazione passiva può essere dichiarato inammissibile.
- Le circolari amministrative hanno funzione interpretativa e non possono derogare alla legge né fondare, da sole, il perfezionamento di un condono o impedire la riscossione delle somme dovute.
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