Cassazione Penale, Sentenza n. 44019/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione d'appello denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.) e delle relative aggravanti (art. 416bis, comma 1 e comma 4), contestando: l'affidabilità e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare Cavallaro e la richiesta di acquisizione di Corra), l'interpretazione delle intercettazioni, la mancata esclusione dell'aggravante per agevolazione mafiosa con riferimento ai reati di furto, l'asserita autonomia del gruppo di Motta rispetto al clan Nicotra, l'erronea qualificazione della disponibilità di armi e la sussistenza della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti e della quantificazione degli aumenti per continuazione. Sono state altresì dedotte censure procedurali in relazione all'istruttoria d'appello (art. 603 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato, implicitamente, la correttezza della motivazione della Corte d'appello: le valutazioni sui collaboratori e sulle intercettazioni sono riconosciute come apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità se logici e coerenti; è ritenuta provata l'internità di taluni imputati al clan "Nicotra" (c.d. dei Tuppi) alla luce delle dichiarazioni e delle conversazioni intercettate (comprese attività di "paciere", ripartizione dei proventi, interventi per recupero di refurtiva); sono confermate le aggravanti per agevolazione mafiosa e, quanto agli elementi relativi alle armi e alla recidiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che le sostiene. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende e al rimborso per la parte civile.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Valutata come norma centrale: per la Corte d'appello e richiamata dalla Cassazione la partecipazione si desume da elementi fattuali (ruoli, rapporti di fiducia, ripartizione proventi, interventi per conto del clan) e non è necessario che ciascun atto esprimente "affectio societatis" sia isolatamente dimostrato
art. 416‑bis comma 1 cod. pen. (aggravante per aver commesso il reato al fine di agevolare l'attività mafiosa)
La Corte conferma che l'aggravante ha natura soggettiva ma può comunicarsi al concorrente se questi è consapevole che l'azione avvantaggia l'associazione; la consapevolezza può desumersi dal contesto (condivisione divisione proventi, direttive dei vertici)
art. 416‑bis comma 4 cod. pen. (natura "armata" dell'associazione)
La disponibilità di armi del sodalizio è ritenuta accertata in presenza di dichiarazioni di collaboratori riscontrate da elementi materiali (sequestro, cessione di pistola a salve modificata) e da comunicazioni al vertice
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla presunta violazione di legge dedotta sul piano probatorio; la Cassazione non ha accolto la censura, ritenendo che la Corte d'appello abbia sufficientemente motivato
art. 603 cod. proc. pen. (istruzione dibattimentale in appello/nuova prova sopravvenuta)
La riapertura o l'integrazione istruttoria in sede d'appello è discrezionale e subordinata all'assoluta necessità: la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione delle dichiarazioni sopravvenute (Corra)
art. 238 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'utilizzabilità di prove di altri procedimenti; la Corte d'appello ha valutato che l'acquisizione non fosse necessaria per riformare il giudizio
art. 99 comma 4 cod. pen. (recidiva qualificata)
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto adeguatamente provata la recidiva del Buzza sulla base di precedenti specifici e della continuità criminosa
art. 62‑bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata motivata dalla insufficienza di elementi positivi: la confessione spontanea è valutata con "rilevanza mediata" e non automatica
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Applicati aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione e motivato la determinazione degli aumenti
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica.
- Le dichiarazioni dei collaboratori, se corroborate da riscontri (intercettazioni, comportamenti, elementi materiali), possono formare base sostanziale per ritenere l'internità a un clan; l'assenza di menzione in un unico collaboratore non esclude la prova complessiva.
- La mera frequentazione o rapporto amicale con membri del clan non è sufficiente a provare l'"affectio societatis", ma attività quali ripartizione di proventi, interventi per conto dei vertici, funzioni di "paciere" o custodia/cessione di armi sono indici probanti di partecipazione.
- L'aggravante per aver agevolato il clan può essere attribuita anche al concorrente che non avesse come fine esclusivo il vantaggio del sodalizio, se era consapevole che la sua azione agevolava l'organizzazione (condivisione di utilità, conoscenza delle regole di spartizione).
- In appello il riesame probatorio e la possibilità di acquisire prove sopravvenute sono soggetti a limiti: il giudice non è obbligato ad accogliere ogni richiesta se non sussiste assoluta necessità per l'esito del giudizio.
- La confessione resa dopo che il quadro probatorio è già consolidato ha valore mitigante limitato e non automatico; la concessione delle attenuanti richiede valutazione concreta sulla capacità a delinquere.
- Per la configurazione della natura armata dell'associazione è necessario un compendio probatorio composto (dichiarazioni, sequestri, condotte) e non una sola prova isolata.
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