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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13779/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto di energia elettrica (aggravato dalla violenza sulle cose) per mancanza della querela a seguito della modifica del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022. Il Procuratore ha censurato la decisione sostenendo che la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, n.7 cod. pen., formulata all'udienza dell'8/6/2023, era legittima e idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio anche se intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs.150/2022

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore e confermato il principio per cui, se il reato originariamente esercitato d'ufficio è divenuto perseguibile a querela in seguito al d.lgs. n.150/2022 e il termine previsto dall'art.85 del medesimo decreto per la proposizione della querela è già decorso, il giudice è obbligato a pronunciare immediatamente sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Ne consegue che la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, n.7 formulata dopo la scadenza del termine dell'art.85 è inidonea a rendere operativo il carattere di procedibilità d'ufficio e resta priva di effetti. La Corte ha richiamato e applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. "Domingo") anche alla mancanza della condizione di procedibilità.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

    La Corte ha considerato che, se ritenuta, tale aggravante rende il furto procedibile d'ufficio; tuttavia la contestazione suppletiva dell'aggravante è inidonea a produrre effetti qualora sia formulata dopo la scadenza del termine per la proposizione della querela previsto dall'art.85 del d.lgs. n.150/2022

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85

    Stabilisce che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; la Corte ha ritenuto che, una volta decorsi i termini di cui all'art.85, la mancanza di querela impone la immediata declaratoria di improcedibilità

  • art. 129 c.p.p.

    Imposizione al giudice di pronunciare immediatamente sentenza di proscioglimento/non doversi procedere quando sussiste una causa di non punibilità o manchi la condizione di procedibilità; principio che prevale sulla facoltà del pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive tardive

  • art. 517 c.p.p.

    Attribuisce al pubblico ministero la facoltà di formulare contestazioni suppletive; la Corte ha però chiarito che tale potere è recessivo rispetto all'obbligo del giudice di applicare l'art.129 c.p.p. quando la condizione di procedibilità è venuta meno e il termine per la querela è scaduto

  • Sez. U., n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)

    Principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui, una volta maturata una causa di estinzione (es. prescrizione), la contestazione tardiva di un'aggravante non può impedire l'obbligo del giudice di pronunciare immediatamente la sentenza liberatoria; la Corte ha esteso tale principio anche all'ipotesi della mancanza della condizione di procedibilità per querela

Massime di principio

  • Se la legge modifica il regime di procedibilità e per fatti anteriori stabilisce un termine per la presentazione della querela (art.85 d.lgs. n.150/2022), il mancato deposito della querela entro quel termine impone al giudice l'immediata declaratoria di "non doversi procedere".
  • La facoltà del pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive (art.517 c.p.p.) non può essere usata per eludere l'obbligo del giudice di pronunciare proscioglimento quando è già sorto il dovere di declarare l'improcedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.: una contestazione tardiva dell'aggravante è inefficace se il termine per la querela è scaduto.
  • I principi affermati dalle Sezioni Unite sulla inefficacia delle contestazioni tardive in presenza di cause di estinzione (es. prescrizione) si applicano anche alla mancanza della condizione di procedibilità a querela; la natura (costitutiva o ricognitiva) della contestazione non prevale sull'obbligo di immediata sentenza liberatoria.
  • Per evitare l'improcedibilità occorre che la persona offesa proponga la querela entro i termini stabiliti oppure che il pubblico ministero contesti l'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio prima della scadenza di quei termini; il PM dovrebbe quindi valutare tempestivamente l'opportunità di contestazioni suppletive quando il mutamento normativo può incidere sulla procedibilità.
  • In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente chiedere la declaratoria di improcedibilità non appena risulti che il termine di cui all'art.85 è decorso senza querela presentata.

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