Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29660/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa in relazione a varie cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado sulla base della ritenuta rituale notifica delle cartelle prodromiche. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c. e 16 d.lgs. n. 546/1992, lamentando l'omessa rilevazione dell'inammissibilità della costituzione telematica dell'agente della riscossione; (2) ha dedotto violazione degli artt. 16 e 22 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 9 e 10 del d.m. n. 163/2013 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta telematicamente dalla resistente; (3) ha censurato, con riferimento anche agli artt. 112 e 149 c.p.c., agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e alla l. n. 890/1982, l'omessa decisione sulla dedotta carenza di prova della notifica delle cartelle esattoriali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva riportato in modo puntuale le eccezioni e non aveva chiarito sufficientemente i fatti processuali rilevanti; ha inoltre affermato, nel merito, che l'eventuale costituzione telematica dell'agente della riscossione in un giudizio di appello anteriore all'operatività generalizzata del PTT nella Regione Lazio costituiva mera irregolarità, non sanzionata da nullità, essendo comunque raggiunto lo scopo dell'atto. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, perché la notifica delle cartelle risultava regolarmente eseguita e, in mancanza di autonoma impugnazione delle cartelle, l'intimazione di pagamento poteva essere contestata solo per vizi propri e non per vizi delle cartelle ormai definitive. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata definita con il procedimento camerale semplificato previsto per il filtro in cassazione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla costituzione telematica; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alle modalità di costituzione nel processo tributario; l'eventuale difformità telematica è stata ritenuta mera irregolarità.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato quanto alla produzione documentale nel processo tributario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 9 d.m. 23 dicembre 2013 n. 163

    Richiamato dal ricorrente per contestare la produzione telematica; non è stato ritenuto ostativo alla validità della costituzione.

  • art. 10 d.m. 23 dicembre 2013 n. 163

    Richiamato dal ricorrente per contestare la produzione telematica; la Corte ha escluso la nullità dell'atto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla notifica delle cartelle; la Corte ha ritenuto provata la notificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sulla notifica delle cartelle.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazioni; la Corte ha valorizzato la regolarità della notifica eseguita ai sensi della disciplina speciale.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    È stata ritenuta regolare la notifica delle cartelle esattoriali eseguita secondo tale disposizione.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Richiamato nel motivo relativo alla prova della notifica delle cartelle.

  • l. 20 novembre 1982 n. 890

    Richiamata nel motivo relativo alla prova della notifica; la Corte ha comunque confermato la ritualità della notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la nullità non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria e che il raggiungimento dello scopo dell'atto impedisce la declaratoria di nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario, la deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia o di mancata considerazione di un'eccezione richiede che l'eccezione stessa sia stata puntualmente riprodotta nel ricorso, con indicazione specifica dell'atto o del verbale in cui è stata proposta, così da consentire il controllo sulla ritualità, tempestività e decisività della questione.
  • La costituzione in giudizio o la trasmissione telematica di atti e documenti, quando avvenuta prima della piena operatività della relativa disciplina e in assenza di espressa sanzione di nullità, integra al più una irregolarità non invalidante, se l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo di instaurare il contraddittorio e mettere la documentazione a disposizione delle parti.
  • La nullità degli atti processuali non può essere dichiarata in difetto di una specifica previsione normativa e, in ogni caso, è esclusa quando l'atto abbia conseguito il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • L'intimazione di pagamento impugnata autonomamente può essere contestata solo per vizi propri; se le cartelle presupposte non sono state autonomamente impugnate e la loro notifica è regolare, la pretesa tributaria diviene definitiva e non può più essere messa in discussione attraverso l'impugnazione dell'intimazione.
  • Quando la notifica delle cartelle esattoriali risulta provata e rituale secondo la disciplina speciale, il debitore non può utilmente opporre carenze probatorie generiche sulla notifica per paralizzare la riscossione successiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.