Sentenza n. 707/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato tempestivo adempimento alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubbliche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere loro il beneficio della Carta elettronica del docente previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici richiesti nei limiti della prescrizione quinquennale, individuati negli anni scolastici 2018/2023. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che il gestore del servizio aveva accreditato gli importi nel borsellino elettronico delle docenti. Le ricorrenti hanno confermato l’avvenuto adempimento, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese poiché il pagamento era intervenuto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che era quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque valutato la fondatezza della domanda ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Poiché l’adempimento era stato tardivo e successivo alla notifica del ricorso, il Ministero è stato condannato a rimborsare cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata in considerazione dell’intervallo temporale intercorso tra la sentenza lavoristica, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso e l’effettivo accredito. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; la sentenza del giudice del lavoro ne aveva riconosciuto l’applicazione alle ricorrenti per gli anni scolastici dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non impedisce al giudice di valutare la fondatezza della pretesa ai fini della regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L’esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza giustifica, in linea di principio, la condanna dell’amministrazione alle spese, salva una compensazione parziale proporzionata al tempo trascorso tra la formazione del giudicato, la richiesta di pagamento, la proposizione del ricorso e l’adempimento.
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