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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Roma, Sezione 1B

PER L’ESATTA OTTEMPERANZA della sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 10.2.2025 resa dal T.a.r. lazio sez. i-bis nel ricorso (r.g. n. 4025/2024) previa declaratoria di nullità della determinazione prot. M_D A0582CC REG2025 -OMISSIS-del 13.5.2025, della Direzione Generale per il Personale Civile – I Reparto – I Divisione – I Sezione presso il Ministero della Difesa, con cui il ricorrente è stato invitato a presentarsi il giorno 19.5.2025 presso la Direzione di Intendenza Marina Militare – MARINTENDENZA – di Roma, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Assistenti, con il profilo professionale di Assistente Amministrativo e di tutti gli atti allegati ed ivi richiamati; OVVERO PER L’ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI

Giustizia amministrativa202505922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova assegnazione presso la Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma, con invito alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, adottata in riedizione del potere dopo una precedente sentenza di annullamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare transitato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già sottocapo di prima classe della Marina Militare, era stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, ma idoneo al transito nei ruoli civili della Difesa, con raccomandazione di impiego in mansioni compatibili con le infermità e la ridotta efficienza psico-fisica. Una precedente sentenza del TAR aveva annullato la prima assegnazione presso Roma per difetto di istruttoria e motivazione, imponendo all’Amministrazione di riesaminare, oltre alle esigenze di copertura degli organici, le condizioni sanitarie, personali e familiari del dipendente e la possibilità di assegnarlo a sedi più vicine, anche disponibili in Campania. In riedizione del potere, l’Amministrazione ha nuovamente assegnato il ricorrente a Roma, valorizzando la maggiore carenza di organico nazionale e limitando le deroghe per tutela sanitaria ai casi di handicap grave, invalidità civile almeno pari al 67%, causa di servizio o qualifica di caregiver. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, la loro annullabilità per violazione dell’art. 930 d.lgs. 66/2010, della circolare ministeriale del 25 luglio 2023, dei principi di buon andamento e del giusto procedimento, nonché per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, arbitrarietà, disparità di trattamento e sviamento. Ha contestato in particolare l’omessa considerazione della patologia cardiaca con episodi sincopali, delle esigenze familiari, della disponibilità di posti in Campania e dell’incidenza dello stress connesso al quotidiano spostamento verso Roma. È stata inoltre dedotta una disparità di trattamento tra il personale della Marina e quello delle altre Forze armate.

La decisione

Il TAR ha distinto le due domande proposte. Ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza, ritenendo insussistente il presupposto della nullità per elusione o violazione del giudicato. La nuova determinazione, infatti, pur conducendo allo stesso risultato finale, aveva rinnovato l’istruttoria e integrato la motivazione, esaminando anche profili sanitari e personali precedentemente trascurati; non si trattava quindi di una mera riproposizione apparente dell’atto annullato. Il ricorso è stato tuttavia accolto quanto alla domanda ordinaria di annullamento. Il giudice ha ritenuto illegittimo il criterio interpretativo con cui l’Amministrazione aveva limitato le deroghe per tutela sanitaria a fattispecie tipizzate dalla legge o caratterizzate da specifici status assistenziali. La circolare applicata faceva riferimento anche a documentate e gravi situazioni personali e sanitarie e a particolari esigenze di elevata protezione sociale, senza circoscriverle tassativamente a handicap grave, invalidità civile, causa di servizio o caregiver. L’Amministrazione non poteva quindi escludere a priori la rilevanza della patologia del ricorrente soltanto perché non riconducibile a tali categorie. Il TAR ha inoltre censurato la separazione operata dall’Amministrazione tra valutazione sanitaria ai fini dell’individuazione delle mansioni e valutazione della compatibilità della sede. Una volta riconosciuta la ridotta efficienza psico-fisica e la necessità di evitare mansioni ad elevato impatto psico-fisico, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare concretamente anche se il dipendente fosse in grado di sostenere l’impegno fisico derivante dai trasferimenti necessari per raggiungere la sede di lavoro. Il criterio della maggiore carenza di organico non poteva essere applicato in modo esclusivo e astratto, senza un coerente contemperamento con le condizioni di salute e con la disponibilità di sedi viciniori in Campania. Il motivo relativo alla disparità di trattamento tra Forze armate è stato respinto: resta ferma l’autonomia organizzativa di ciascuna Forza armata e il primato delle esigenze organizzative, purché la decisione sia adeguatamente istruita e motivata anche sotto il profilo della compatibilità concreta con le condizioni di salute del dipendente. Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente, con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza presuppone la nullità dell’atto adottato in violazione o elusione del giudicato; quando l’Amministrazione rinnova istruttoria e motivazione, anche se conferma il risultato precedente, la controversia appartiene al giudizio ordinario di annullamento.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di ottemperanza, non consente di qualificare come elusivo un nuovo provvedimento che costituisca effettiva riedizione del potere.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato non ricorre quando il nuovo atto non si limita a riprodurre quello annullato, ma rinnova l’istruttoria e integra la motivazione.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Il transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili della Difesa richiede che l’assegnazione del profilo e della sede sia compatibile con le condizioni di salute del dipendente.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento impone una decisione coerente, istruita e non arbitraria, che contemperi le esigenze organizzative con le condizioni personali e sanitarie rilevanti secondo la disciplina applicabile.

  • Circolare del Ministero della Difesa prot. n. 51229 del 25 luglio 2023, Annesso 2

    documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in E/D/R viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito

    Le situazioni sanitarie e personali rilevanti ai fini dell’assegnazione a una sede viciniore non sono limitate tassativamente a handicap grave, invalidità civile almeno pari al 67%, causa di servizio o qualifica di caregiver; devono essere valutate concretamente se documentate e connotate da gravità.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Richiamato dall’Amministrazione tra i casi di tutela sanitaria, non esaurisce le situazioni che possono assumere rilievo ai fini della deroga ai criteri ordinari di assegnazione.

  • art. 21 l. 104/1992

    Richiamato con riguardo all’invalidità civile pari o superiore al 67%; il relativo status non costituisce l’unico parametro ammissibile per valutare la gravità sanitaria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato, senza che il giudice ravvisi una sua violazione o elusione.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il mutamento del rito quando, in presenza di domande connesse, risulta prevalente il rito ordinario di annullamento.

Massime di principio

  • La domanda di ottemperanza è inammissibile per difetto del presupposto della nullità quando l’Amministrazione, dopo una pronuncia di annullamento per difetto di istruttoria e motivazione, rinnova effettivamente l’istruttoria e integra la motivazione, anche se perviene allo stesso risultato sostanziale; in tal caso, gli eventuali nuovi vizi dell’atto devono essere dedotti con l’ordinaria azione di annullamento.
  • Quando una disciplina amministrativa prevede la valutazione di documentate e gravi situazioni personali o sanitarie ai fini dell’assegnazione a una sede vicina alla residenza o al nucleo familiare, l’Amministrazione non può ridurre tale clausola generale a un elenco tassativo di status legali, come handicap grave, invalidità civile, causa di servizio o qualifica di caregiver.
  • Nel procedimento di transito del personale militare nei ruoli civili, la compatibilità sanitaria deve essere valutata non soltanto con riferimento alle mansioni del nuovo profilo professionale, ma anche con riguardo alla sede concretamente individuata e all’impegno fisico e psico-fisico necessario per raggiungerla.
  • Il criterio della maggiore carenza di organico può orientare l’assegnazione del personale transitato, ma non può essere applicato in modo esclusivo e astratto quando risultino documentate condizioni sanitarie o personali rilevanti e siano disponibili sedi viciniori; l’Amministrazione deve esplicitare il concreto bilanciamento tra esigenze organizzative e tutela del dipendente.
  • L’autonomia organizzativa delle singole Forze armate e il primato delle esigenze di servizio non escludono l’obbligo di una motivazione concreta e di un’istruttoria completa sulla compatibilità della sede assegnata con le condizioni attuali di salute del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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